Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
zioni si evitano doppi addebiti anche nel caso degli impianti di produzione di energia termoelettrica a combustibili fossili. Senza questa restituzione verrebbero gravati sia l’input fossile che l’elettricità prodotta.
Fase transitoria dalla promozione all’incentivazione
Nell’eventuale passaggio dalla promozione all’incentivazione la fase transitoria assumerebbe un ruolo determinante. Parte dei proventi derivanti dalla tassa sull’energia sarà destinata al finanziamento degli strumenti d’incentivazione esistenti (in particolare RIC e Programma Edifici); la restante parte, analogamente alla legge sul CO2 vigente, verrà ridistribuita alla popolazione e alle aziende conformemente alla quota degli introiti. Nel lungo periodo e in base agli sviluppi di mercato, gli attuali strumenti di promozione verranno gradualmente eliminati e si applicherà la tassa sull’energia come puro strumento d’incentivazione, senza destinazione vincolata per misure d’incentivazione. La promozione deve essere limitata sia in termini temporali che finanziari. Una volta raggiunti gli obiettivi energetici e climatici fissati, la tassa sull’energia va ridotta di conseguenza.
In questo processo devono essere sempre garantite la massima pianificabilità e sicurezza degli investimenti. La riduzione della promozione deve avvenire in base a criteri e valori soglia predefiniti che includano in particolare il raggiungimento degli obiettivi e l’andamento del mercato. In tal modo la tassa sull’energia resta uno strumento efficiente di promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica fino al raggiungimento di un obiettivo fissato dalla Confederazione (tra cui la maturità di mercato di determinate tecnologie). Inoltre gli strumenti vengono periodicamente valutati in termini di efficienza, efficacia e interazione con altri strumenti. Un processo di monitoraggio regolare è volto al raggiungimento degli obiettivi. La tassa sull’energia entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. La riduzione dei contributi finanziati con la tassa sull’energia si orienta alla politica energetica e climatica. L’ammontare della tassa sull’energia viene stabilito per legge.
Attuazione giuridica
L’evoluzione dalla tassa sul CO2 e dal supplemento LEne a una tassa sull’energia presuppone una nuova base costituzionale poiché l’obiettivo primario della tassa è il finanziamento delle misure di promozione.
1.5 Relazione con la riforma fiscale ecologica
Nel novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di esaminare in maniera approfondita come ristrutturare il sistema fiscale attraverso una riforma fiscale ecologica. La riforma prevede di gravare in misura maggiore sul consumo di energia e sull’inquinamento ambientale e sgravare i fattori di produzione lavoro e investimenti. Le economie domestiche e le imprese non dovrebbero pagare complessivamente più imposte. Così, il prodotto della riforma fiscale ecologica sarebbe compensato con riduzioni delle imposte e delle tasse e in parte ridistribuito tra le economie domestiche e le imprese. Secondo il Consiglio federale la riforma fiscale ecologica costituirebbe un importante strumento di raggiungimento degli obiettivi della nuova Strategia energetica 2050. La riforma fiscale ecologica verrà elaborata dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in collaborazione con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia (DFE).