Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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nuove fonti energetiche e delle energie rinnovabili. L’UE non prescrive agli Stati membri come definire la propria politica energetica, ad es. quali vettori energetici utilizzare; tuttavia è orientata verso la creazione di un mercato dell’energia armonizzato e liberalizzato a livello europeo basato su prescrizioni comuni relative ad es. allo sviluppo del mercato, al commercio internazionale e alla trasparenza. In materia di energie rinnovabili e della loro promozione, l’UE ha emanato una direttiva (Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità63), ma riconosce agli Stati membri alcune libertà nella scelta degli strumenti di promozione. Gli Stati utilizzano innumerevoli strumenti che combinano fra loro in modi diversi. La rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica garantita è uno strumento diffuso: è noto ad esempio il modello tedesco, ma anche gli altri Stati confinanti con la Svizzera e ad es. la Spagna presentano un sistema basato sull’immissione di elettricità in rete. Svezia e Italia invece ricorrono a una regolamentazione delle quote (a cui sono assoggettati a seconda del modello produttori, fornitori o consumatori). In alcuni casi si utilizzano i bandi di gara, ad es. per gli impianti eolici offshore nei Paesi Bassi e in Danimarca e per la biomassa in Francia. L’UE assegna agli Stati membri obiettivi o quote per le energie rinnovabili da raggiungere entro il 2020 e conosce anche delle regole per il conteggio in uno Stato diverso da quello di produzione. Nell’ambito della ricerca l’UE sostiene le energie rinnovabili anche attraverso fondi dell’Unione. Agli Stati membri vengono posti determinati limiti, ad es. attraverso il divieto di concedere aiuti di Stato o l’obbligo di notifica e di approvazione degli aiuti di Stato che comprende anche gli sgravi fiscali.
In vista di un eventuale accordo sull’energia e l’elettricità con l’UE, la Svizzera deve evitare in particolare l’introduzione di regolamentazioni che risultino incompatibili con quelle dell’Unione europea. Per quanto riguarda le misure proposte in questa sede relative al CO2 nel settore della mobilità, viene ripreso lo standard dell’UE. Nella legge sull’energia le misure d’incentivazione e di sostegno, nonché i pagamenti compensatori nell’ambito dei sistemi basati sull’immissione, possono risultare rilevanti dal punto di vista del diritto in materia di aiuti. Essenzialmente non devono sorgere su questo aspetto dei conflitti con il diritto dell’UE. In generale la situazione è delicata nei casi in cui le misure non sono da ricondurre a decisioni di politica energetica o ambientale, bensì di politica economica (attrattività internazionale di una piazza economica e competitività). In materia di rimborso del supplemento rete ai clienti finali con un elevato consumo, rispetto all’attuale regolamentazione è positivo il fatto che il rimborso abbia un carattere più generale e meno specifico e possa quindi essere applicato a un maggior numero di imprese. Inoltre il rimborso è vincolato ora anche al soddisfacimento di requisiti in materia di politica ambientale.
1.9 Interventi parlamentari
Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno presentato e sottoposto al Consiglio federale per l’adempimento diversi interventi parlamentari aventi per oggetto misure di trasformazione del sistema energetico. Questo elenco (stato successivo alla sessione estiva
63 Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, GU n. L 283 del 27.10.2001, pag. 33).