Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Gli obiettivi riguardano solamente l’elettricità prodotta negli impianti che possono rientrare nel sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione (cfr. nel dettaglio l’art. 31).
Art. 4 Obiettivi in materia di consumo
Gli obiettivi in materia di consumo si orientano al rapporto Grundlagen für die Energiestrategie des Bundesrates del maggio 2011 (Basi per la Strategia energetica del Consiglio federale, sunto in italiano).
Art. 5 Collaborazione con i Cantoni, l’economia e altre organizzazioni Il coordinamento tra Confederazione e Cantoni in materia di politica energetica costituisce un fattore importante. Per quanto concerne l’economia, finora era necessario innanzitutto rispettare i relativi provvedimenti (volontari), mentre delle prescrizioni venivano emanate solamente in forma sussidiaria. Questo principio di sussidiarietà viene ora eliminato (cfr. anche art. 35), in quanto nella nuova politica energetica risulterebbe estraneo al sistema o non necessiterebbe comunque di una base legale.
Art. 6 Principi
L’accento viene posto in modo ancora più marcato sulle energie rinnovabili.
Fra i principi vi è ora anche – in forma leggermente modificata – la prescrizione tratta dal diritto vigente secondo cui il settore energetico è tenuto ad adottare in maniera generale misure di efficienza energetica e per l’impiego di energie rinnovabili. Questa prescrizione generale è concretizzata attraverso un nuovo strumento vincolante di aumento dell’efficienza nel consumo di elettricità, segnatamente gli obiettivi per i fornitori di elettricità e i relativi certificati (art. 43 segg.).
L’attuale articolo 6 stabilisce che se dall’esame dell’autorità competente emerge la possibilità di coprire il fabbisogno mediante le energie rinnovabili, gli impianti di produzione di elettricità alimentati con combustibili fossili sono realizzabili solo come soluzione secondaria. Questo articolo ha un carattere di principio e, pertanto, è anch’esso ripreso nella norma relativa ai principi. Il principio di sussidiarietà degli impianti alimentati con vettori energetici fossili risulta ora rafforzato. Pertanto, se risulta necessario il ricorso anche a centrali a gas a ciclo combinato, il loro numero deve essere il più possibile limitato.
Capitolo 2: Approvvigionamento energetico
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Nozione di approvvigionamento energetico e competenze
La norma tratta dal diritto vigente (art. 4) che definisce l’approvvigionamento energetico e lo dichiara un compito del settore energetico è mantenuta senza modifiche materiali.
Art. 9 Messa in pericolo dell’approvvigionamento elettrico
Questa norma è leggermente riformulata, ma dal profilo del contenuto corrisponde all’attuale articolo 6a.
Art. 10 Caratterizzazione dell’elettricità e garanzie di origine
Nella legge la norma relativa alla caratterizzazione dell’elettricità e alla garanzia di origine viene portata allo stato già raggiunto – per delega – mediante l’attuale normativa d’attuazione: l’obbligo di caratterizzazione e di garanzia di origine. Per ragioni di proporzionalità, da quest’obbligo devono però essere possibili anche deroghe, ad es. per impianti di piccole dimensioni o gruppi elettrogeni d’emergenza. Il sistema di garanzie di origine è finanziato mediante emolumenti. Sarà eventualmente necessario regolare l’addebito di questi costi.