Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/52: Modifica dell'ordinanza 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Statuto di ballerina di cabaret) · 5 pagine

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2.3 La Svizzera nel confronto internazionale

La Svizzera è l’unico Stato ad applicare questo statuto, il che la rende oggetto di regolari critiche da parte degli USA, del Consiglio d’Europa e dell’ONU. Le rappresentanze svizzere all’estero deplorano già da anni l’esistenza di questo statuto, sottolineando regolarmente,

anche nei confronti del DFAE7, l’effetto pregiudizievole che esplica sull’immagine della Svizzera.

2.4 Esperienze e difficoltà per quanto riguarda l’attuazione nel settore delle balleri-

ne di cabaret provenienti da Stati terzi

In base alle esperienze nonché ai risultati di colloqui, indagini conoscitive e indagini di polizia, l’UFM giunge alla conclusione che l’efficacia protettiva dello statuto è insufficiente e che i risultati prospettati in tal senso dal legislatore non sono conseguiti. Date le risorse limitate, i Cantoni non sono in grado di attuare le pertinenti misure di protezione (divieto di consumare bevande alcoliche o di incitare i clienti a consumare bevande alcoliche, divieto di praticare la prostituzione, contratti di lavoro vincolanti con prescrizioni minime in termini di salario, indennizzo delle spese di viaggio, orari di lavoro, deduzioni sociali) in modo tale da garantire una congrua tutela alle ballerine di cabaret.

Da rilevamenti eseguiti da fedpol8 emerge inoltre che un semplice aumento del numero di controlli di polizia non basterebbe a migliorare la tutela delle donne, giacché i controlli sul posto si limitano di norma alla verifica dell’identità e del permesso di soggiorno. Per potenziare la tutela occorrerebbero controlli approfonditi e circostanziati anche in altri settori, come per esempio le casse malati, le assicurazioni sociali e le imposte. A fronte delle condizioni generali vigenti (in particolare date le risorse esigue), solo un numero assai ridotto di Cantoni sarebbe in grado di garantire efficacemente controlli più incisivi, per esempio per quanto concerne i contributi alle assicurazioni sociali.

Il fatto che quasi la metà dei Cantoni abbiano già rinunciato allo statuto di ballerina di cabaret per cittadine di Stati terzi è un ulteriore argomento a favore dell’abolizione. Le motivazioni dei Cantoni che hanno rinunciato a questo statuto sono la difficoltà di eseguire i debiti controlli e l’aumento sia degli abusi, sia del rischio di tratta di esseri umani. Questi Cantoni non osservano un passaggio sistematico delle persone in questione all’illegalità. Nessuno di essi ha avuto ripensamenti circa l’abolizione dello statuto. Tutti considerano gli effetti della stessa complessivamente positivi.

Il trattamento di favore nei confronti del settore dei cabaret grazie ai permessi di soggiorno di breve durata rilasciati alle ballerine in virtù dell’articolo 34 OASA, è stato e può essere giustificato solo grazie all’effetto protettivo perseguito secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera d LStr. Non essendo più garantito tale effetto protettivo, l’abolizione dello statuto pone fine a una disparità di trattamento, nell’applicazione della LStr, tra vari settori economici.

2.5 Revisione dell’OASA per l’abolizione dello statuto

In base alle considerazioni suesposte, il DFGP propone di abolire lo statuto di ballerina di cabaret per cittadine di Stati terzi. L’articolo 34 OASA (qui di seguito) va pertanto abrogato.

Art. 34 Artisti di cabaret

(Art. 30 cpv. 1 lett. d LStr)

1 Un artista di cabaret straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata soltanto se: a. ha almeno 20 anni;

7 Dipartimento federale degli affari esteri

8 Ufficio federale di polizia