Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/52: Modifica dell'ordinanza 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Statuto di ballerina di cabaret) · 5 pagine

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b. può provare di aver ottenuto un ingaggio in Svizzera per almeno quattro mesi consecutivi;

c. il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 19899 sul collocamento e il personale a prestito (LC).

2Indipendentemente dai contingenti di cui all’allegato 1 e nei limiti del numero massimo secondo il capoverso 5, i Cantoni possono rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al massimo nell’arco di un anno civile a stranieri che si producono come artisti di cabaret. Il soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa è computato in tale durata e può essere al massimo di un mese.

3Fra due permessi di otto mesi al massimo, l’artista di cabaret straniero deve soggiornare per almeno due mesi all’estero.

4La domanda di sostituzione di un artista di cabaret straniero con un altro artista straniero proveniente dall’estero è accolta soltanto se il datore di lavoro dimostra che la persona originariamente prevista ha rinunciato al posto prima del suo arrivo in Svizzera e presenta tale domanda prima della data prevista per l’inizio del lavoro.

5Le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) stabiliscono conformemente alle istruzioni dell’UFM il numero massimo di artisti di cabaret per azienda. Controllano inoltre le condizioni di salario e di lavoro nonché la disponibilità di un’abitazione conforme ai bisogni giusta l’articolo 24 LStr.

6L’UFM è competente per l’approvazione del numero massimo nelle aziende che assumono più di sei artisti di cabaret.

Occorre al tempo stesso eliminare tutti i riferimenti all’articolo 34 e alle ballerine di cabaret contenuti nell’OASA (art. 12 cpv. 1 in fine e cpv. 3, inizio frase; art. 57 cpv. 1 lett. c; art. 71 cpv. 3, inizio frase e art. 85 cpv. 2 in fine).

3. Possibili problemi conseguenti all’abolizione: passaggio all’illegalità

Nei Cantoni che non applicano più lo statuto non si verifica un passaggio sistematico delle persone in questione all’illegalità, né vi è motivo, date le disposizioni vigenti in materia di visti, di attendersi in futuro a un siffatto fenomeno. I cittadini dei principali Stati di provenienza10 delle ballerine di cabaret sono soggetti all’obbligo generale del visto e alle severe condizioni d’entrata connesse.

La domanda di prestazioni sessuali nel nostro Paese è colmata, segnatamente grazie all’offerta relativamente cospicua di prostitute provenienti dai nuovi Stati dell’UE e dalla Svizzera. Già a tutt’oggi si osserva un trasferimento graduale di questo tipo di ambiente dai cabaret ai bar per appuntamenti e ai locali sauna. È poco probabile che l’offerta odierna di donne provenienti dall’UE che dimorano legalmente in Svizzera sia soppiantata da donne che entrano illegalmente in provenienza da Stati terzi.

4. Misure accompagnatorie

Per prevenire eventuali effetti negativi, segnatamente il passaggio all’illegalità e il conseguente maggior rischio di tratta di esseri umani nel settore a luci rosse, sono previste le misure seguenti:

4.1 Sensibilizzazione delle rappresentanze svizzere all’estero

A fronte delle vigenti disposizioni sui visti (Schengen), in linea di principio non vi è motivo di ritenere che, con l’abolizione dello statuto, vi sarà un numero maggiore di donne provenienti dai principali Stati di provenienza che entreranno in Svizzera in maniera incontrollata. Una sensibilizzazione periodica e approfondita delle rappresentanze svizzere all’estero in merito alla problematica fungerà peraltro da misura accompagnatoria.

9 RS 823.11

10 Ucraina, Repubblica dominicana, Russia