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Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 4 pagine

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2 luglio 2012

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 6 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie,

visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’Accordo intercantonale del …2 sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie),

convengono quanto segue:

Art. 1 Obiettivi comuni

La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari) perseguono e concretizzano gli obiettivi definiti nell’articolo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.

Art. 2 Istituzione degli organi comuni e delega delle competenze

1 La Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.

2 Delegano a questi organi competenze la cui delega in virtù della presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3) o che possono essere loro delegate conformemente all’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:

a. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:

1. le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU; e

2. la competenza di:

– formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni;

– eleggere il vicepresidente della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

1 RS …; FF 2011 6629

2 …