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Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 4 pagine
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2 luglio 2012
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 20111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),
e i Governi dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie,
visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’Accordo intercantonale del …2 sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie),
convengono quanto segue:
Art. 1 Obiettivi comuni
La Confederazione e i Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie (Cantoni concordatari) perseguono e concretizzano gli obiettivi definiti nell’articolo 3 LPSU nell’ambito della cooperazione nel settore universitario svizzero.
Art. 2 Istituzione degli organi comuni e delega delle competenze
1 La Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
2 Delegano a questi organi competenze la cui delega in virtù della presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3) o che possono essere loro delegate conformemente all’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente:
a. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria:
1. le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU; e
2. la competenza di:
– formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni;
– eleggere il vicepresidente della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
1 RS …; FF 2011 6629
2 …