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Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 4 pagine
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Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Art. 7 Principi dell’assunzione dei costi della Conferenza svizzera dei
rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di
accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento
1 La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU.
2 La Confederazione e i Cantoni, secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPSU.
3 L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, segnatamente i costi computabili.
Art. 8 Conclusione di accordi internazionali
1 La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di accordi internazionali secondo l’articolo 66 LPSU.
2 Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.
3 Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
Art. 9 Validità ed entrata in vigore
1 La presente Convenzione è valida dal momento in cui la Confederazione e la conferenza dei Cantoni concordatari la sottoscrivono.
2 Il Consiglio federale determina la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione d’intesa con la conferenza dei Cantoni concordatari.
Art. 10 Denuncia
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e dalla conferenza dei Cantoni concordatari con effetto dalla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di quattro anni.