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Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 4 pagine

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Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

– adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, degli altri organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento);

b. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie:

1. le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU; e

2. la competenza di:

– formulare pareri conformemente alla legge federale del 7 ottobre 19833 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche,

– nominare altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU;

c. alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie:

1. le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU;

2. la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie; e

3. la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie;

d. al Consiglio svizzero di accreditamento:

1. le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU; e

2. la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell’Agenzia svizzera di accreditamento.

Art. 3 Collaborazione nella gestione degli affari

La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Art. 4 Procedura decisionale semplificata per la Conferenza svizzera delle

scuole universitarie

Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU:

3 RS 420.1

4 RS 811.11