Progetto
Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
a. per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assemblea plenaria è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;
b. per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;
c. le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché:
1. siano urgenti, e
2. nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta.
Art. 5 Compiti e competenze della Conferenza svizzera dei rettori delle
scuole universitarie
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3 Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
4 Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.
5 Per le questioni d’interesse comune, invita alle riunioni, con voto consultivo, i presidenti dei seguenti organi aventi voto consultivo:
a. il Consiglio nazionale della ricerca;
b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione;
c. il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.
6 Gestisce un centro di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie professionali.
Art. 6 Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera di accreditamento
1 L’Agenzia svizzera di accreditamento svolge i compiti previsti dagli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.
2 Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire, nel settore dell’accreditamento e della garanzia della qualità, anche mandati di terzi.