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Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 4 pagine

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Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

a. per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assemblea plenaria è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;

b. per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio delle scuole universitarie è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti;

c. le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché:

1. siano urgenti, e

2. nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta.

Art. 5 Compiti e competenze della Conferenza svizzera dei rettori delle

scuole universitarie

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2 Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

3 Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.

4 Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.

5 Per le questioni d’interesse comune, invita alle riunioni, con voto consultivo, i presidenti dei seguenti organi aventi voto consultivo:

a. il Consiglio nazionale della ricerca;

b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione;

c. il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

6 Gestisce un centro di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al settore delle scuole universitarie professionali.

Art. 6 Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera di accreditamento

1 L’Agenzia svizzera di accreditamento svolge i compiti previsti dagli articoli 21 capoverso 8, 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.

2 Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire, nel settore dell’accreditamento e della garanzia della qualità, anche mandati di terzi.