Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 9 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SER

Dipartimento federale dell’economia DFE

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT

Berna, 2 luglio 2012

Rapporto esplicativo

concernente la Convenzione tra la Confederazione e i

Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

(ConSU)

I. Osservazioni generali

I nuovi articoli costituzionali sulla formazione, approvati il 21 maggio 2006 da tutti i Cantoni e dall’85,6 per cento dei votanti, conferiscono alla Confederazione e ai Cantoni il mandato di provvedere insieme al coordinamento e alla garanzia della qualità nel settore universitario. La Costituzione federale (Cost.)1 prevede che, per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludano accordi e deleghino determinate competenze a organi comuni. La legge definisce gli organi comuni cui possono essere delegate le competenze e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento (art. 63a cpv. 3 e 4 Cost.). Il nuovo articolo costituzionale 63a sulla formazione riprende il principio di base dei nuovi articoli costituzionali sulla formazione, secondo cui la Confederazione e i Cantoni devono coordinare l’impostazione e lo sviluppo dell’intero settore della formazione.

Per questa attività comune di coordinamento e di garanzia della qualità nel settore universitario sono necessari, oltre alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)2, approvata dal Parlamento il 30 settembre 2011, un Concordato sulle scuole universitarie e una Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU):

Confederazione Cantoni Legge federale (LPSU) Concordato sulle scuole universitarie disciplina a livello federale disciplina a livello cantonale

 gli obiettivi  gli obiettivi

 gli organi comuni e le competenze  le competenze degli organi comuni

 i principi che reggono l’organizzazione e le  la partecipazione dei Cantoni allo spazio

Delega

modalità del coordinamento universitario

Confederazione e Cantoni Convenzione sulla cooperazione

 definisce obiettivi comuni vincolanti  costituisce organi comuni  delega competenze agli organi comuni e disciplina i dettagli dei processi decisionali e

1 dell’organizzazione Costituzione federale della Confederazione Svizzera, RS 101