Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 9 pagine

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lettera b LPSU – dove necessario – i suoi compiti di coordinamento e di cooperazione e aspetti organizzativi: i capoversi 1 e 3 precisano che la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza delle scuole universitarie e si adopera affinché le decisioni di quest’ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Di ordine organizzativo sono anche gli obblighi definiti nei capoversi 4 e 5, relativi al coinvolgimento delle organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, ma anche degli ambiente della ricerca e dell’innovazione nell’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPSU. Di ordine organizzativo è infine anche l’obbligo di gestire – come finora

– un centro di informazione per gli studenti, le scuole universitarie e altri ambienti interessati sul riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio universitari svizzeri ed esteri (cfr. l’attuale centro di informazione Swiss ENIC-NARIC). La valutazione dell’equivalenza dei diplomi esteri con i diplomi delle scuole universitarie professionali svizzere nell’ottica di un loro impiego sul mercato del lavoro (cfr. art. 70 LPSU) continua a competere alla Confederazione. L’autorità di riconoscimento dei diplomi per l’insegnamento è, in virtù dell’Accordo intercantonale del 18 febbraio 19936 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, la CDPE.

Articolo 6 Compiti e competenze dell’Agenzia svizzera di accreditamento

In virtù del capoverso 2 l’Agenzia svizzera di accreditamento può svolgere compiti per terzi. La restrizione «nei limiti delle proprie risorse» serve a sottolineare che il suo mandato principale è quello di gestire i processi di accreditamento ai sensi della LPSU. L’articolo 35 capoverso 1 LPSU dispone che devono essere riscossi emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi delle prestazioni fornite.

Articolo 7 Principi dell’assunzione dei costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole uni-

versitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento

L’articolo 7 definisce il principio secondo cui la Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno ai costi della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio di accreditamento e dell’Agenzia di accreditamento secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie. Confederazione e Cantoni assumono soltanto i costi cagionati direttamente dall’adempimento dei compiti previsti dalla LPSU: nei costi della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie rientrano in particolare quelli necessari per preparare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi secondo l’articolo 36 e seguenti LPSU, la partecipazione alla preparazione di accordi internazionali secondo l’articolo 66 capoverso 3 LPSU, la gestione di Swiss ENIC7 (art. 5 cpv. 6) e lo svolgimento dei compiti definiti di volta in volta dalla Conferenza delle scuole universitarie. Confederazione e Cantoni non assumono invece i costi dovuti allo svolgimento di compiti definiti dalle scuole universitarie stesse nel quadro della loro autonomia o a mandati conferiti unilateralmente dalla Confederazione o dai Cantoni stessi. La Confederazione e i Cantoni assumono infine per metà ciascuno i costi del Consiglio di accreditamento e dell’Agenzia di accreditamento non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPSU. Conformemente al capoverso 3, l’Assemblea plenaria definisce i dettagli, segnatamente i costi imputabili.

Dalla concentrazione dei compiti di coordinamento e di garanzia della qualità su soltanto tre organi comuni di Confederazione e Cantoni e sull’Agenzia di accreditamento dovrebbe risultare un incremento dell’efficienza rispetto alla situazione attuale. I nuovi organi comuni e l’Agenzia di accreditamento saranno tuttavia responsabili del coordinamento e della garanzia della qualità dell’intero settore universitario (politecnici federali, università cantonali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche). In definitiva, si stima che i futuri contributi di Confederazione e Cantoni, di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 LPSU, ai costi assunti in comune della Conferenza delle scuole universitarie, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio di accreditamento e dell’Agenzia di accreditamento, non supereranno i contributi versati attualmente da Confederazione e Cantoni alla Conferenza universitaria svizzera, alla Conferenza dei rettori delle università svizzere e all’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere.

6 http://edudoc.ch/record/38060/files/Vereinb_it.pdf 7 Attualmente la gestione di Swiss ENIC è delegata alla Conferenza dei rettori delle università svizzere e finanziata integralmente dalla Confederazione.