Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato

Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi della LPSU definiti obiettivi comuni e le competenze delegate agli organi comuni secondo la LPSU.

Obiettivi secondo l’articolo 3 LPSU

a. creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;

b. creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo

diverso;

c. promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel cam-

po della ricerca;

d. elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di pro-

mozione della ricerca e dell’innovazione;

e. garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie

f. unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all’altro, nonché garantire il ricono-

scimento reciproco dei diplomi;

g. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;

h. provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei

compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;

i. prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione

professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

Organo LPSU Che cosa

Conferenza svizzera delle scuole uni- Art. 9 cpv. 3 Assunzione dei costi degli altri organi versitarie  in veste di Assemblea comuni e dell’Agenzia di accreditaplenaria mento

Art. 11 cpv. 2 lett. a Definizione delle condizioni quadro finanziarie per il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale

Art. 11 cpv. 2 lett. b Definizione dei costi di riferimento e delle categorie di sussidio

Art. 11 cpv. 2 lett. c Formulazione di raccomandazioni sull’assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni

Art. 43 Definizione delle condizioni quadro finanziarie

Art. 44 cpv. 4 Definizione e verifica dei costi di riferimento

Art. 46 cpv. 2 Formulazione di pareri sul diritto ai sussidi delle scuole universitarie

Art. 51 cpv. 5 lett. a Definizione dei gruppi di discipline e di settori di studio, della loro ponderazione e della durata massima degli studi

Art. 51 cpv. 8 Formulazione di pareri sui principi di calcolo

Conferenza svizzera delle scuole uni- Art. 4 cpv. 4 Formulazione di pareri sull’assunzione versitarie  in veste di Consiglio delle di istituti accademici da parte della scuole universitarie Confederazione

Art. 8 cpv. 1 Definizione di deroghe al diritto in materia di personale federale per gli organi comuni e l’Agenzia di accreditamento

Art. 10 cpv. 4 Emanazione di un regolamento di organizzazione per la Conferenza delle scuole universitarie