Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/63: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) · 9 pagine
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sitarie) e il Consiglio svizzero di accreditamento (di seguito Consiglio di accreditamento), e delega loro le competenze previste dalla LPSU e dalle pertinenti leggi federali (art. 2). Sul piano legislativo, è stata scelta per la ConSU la forma dei rimandi alle pertinenti disposizioni della LPSU.
Fondandosi sulla LPSU, la ConSU concretizza inoltre altre competenze organizzative e altri compiti degli organi comuni, per esempio le competenze in materia di preventivo e di conto annuale della Conferenza delle scuole universitarie e la competenza di nominarne il vicepresidente (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a
n. 2 secondo trattino). La possibilità prevista dalla LPSU di procedure decisionali semplificate per la Conferenza delle scuole universitarie è stabilita di comune accordo nella ConSU (art. 4). La ConSU contiene inoltre disposizioni organizzative complementari per la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (art. 5) e l’Agenzia svizzera di accreditamento (art. 6). Fondandosi sull’articolo 66 capoverso 3 LPSU, la ConSU concretizza infine le modalità di partecipazione della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie alla conclusione di accordi internazionali (art. 8).
Il Consiglio federale è abilitato a concludere la ConSU per la Confederazione (art. 6 cpv. 6 LPSU) e la conferenza dei Cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie per i Cantoni (art. 9 cpv. 1 ConSU). L’attuale avamprogetto del Concordato sulle scuole universitarie prevede che il Concordato sulle scuole universitarie – che costituisce la base per la firma da parte dei Cantoni – può essere posto in vigore soltanto se almeno quattordici Cantoni vi hanno aderito, di cui almeno sette devono essere Cantoni firmatari del Concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria.
IV. Commento alle singole disposizioni
Articolo 1 Obiettivi comuni
Con il rinvio all’articolo 3 LPSU, gli obiettivi fissati per la Confederazione per la sua collaborazione con i Cantoni diventano obiettivi comuni vincolanti di Confederazione e Cantoni. Uno spazio universitario comune è possibile soltanto se Confederazione e Cantoni si accordano su obiettivi comuni. Toccherà agli organi comuni interpretare e concretizzare questi obiettivi nel quadro delle loro competenze. Secondo l’articolo 63a capoverso 5 Cost. il successo del coordinamento di Confederazione e Cantoni sarà valutato in base al raggiungimento degli obiettivi comuni.
Articolo 2 Istituzione degli organi comuni e delega delle competenze
Il capoverso 2 delega le singole competenze previste nella LPSU e nell’avamprogetto di Concordato sulle scuole universitarie alla Conferenza delle scuole universitarie, alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie e al Consiglio di accreditamento (cfr. allegato). A complemento delle competenze definite esplicitamente nella LPSU, il ConSU concretizzata competenze implicite di ordine organizzativo (p.es. elezione del vicepresidente, nomina del direttore dell’Agenzia di accreditamento) o competenze iscritte in altre leggi federali.
Articolo 3 Collaborazione nella gestione degli affari
In virtù dell’articolo 14 capoverso 4 LPSU, il Consiglio federale incarica un dipartimento di gestire gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. I dettagli organizzativi della gestione degli affari sono disciplinati in un’ordinanza federale.
L’articolo 3 definisce l’obbligo generale della Confederazione di collaborare con i Cantoni nella gestione degli affari. Questa collaborazione è particolarmente importante per assicurare una preparazione coordinata degli affari della Conferenza delle scuole universitarie. Il Consiglio delle scuole universitarie può, in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 LPSU, disciplinare i dettagli di questa collaborazione nel regolamento di organizzazione della Conferenza delle scuole universitarie.
Articolo 5 Compiti e competenze della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie
Gli articoli 19 e 20 LPSU contengono soltanto poche disposizioni sull’organizzazione della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie. La ConSU concretizza pertanto, ai sensi dell’articolo 6 capoverso 4