Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Commento alle singole disposizioni
Le note esplicative qui di seguito illustrano brevemente il rapporto col diritto in vigore. Le innovazioni già citate nella «situazione iniziale» vengono esposte in maggiore dettaglio.
Preambolo
La legge sulla metrologia disciplina all’articolo 16 l’esecuzione ad opera dei Cantoni e all’articolo 18 l’esecuzione ad opera della Confederazione; le due disposizioni rappresentano il fondamento legale dell'ordinanza sulle competenze in materia di metrologia.
Sezione 1: Oggetto
Nessuna osservazione.
Sezione 2: Cantoni
Art. 2 Compito
L’articolo 2 riproduce in una formulazione più concisa l’articolo 2 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni.
Art. 3 Competenze
L’articolo 3 corrisponde in gran parte all’articolo 3 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni; la novità è che viene tuttavia stabilito espressamente che il DFGP possa indicare, nelle disposizioni di attuazione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione da esso emanate (le ordinanze dedicate a singole categorie di strumenti di misurazione), altre competenze per settori particolari. La disposizione si fonda sull’articolo 18 capoverso 2 della legge sulla metrologia e il messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 porta come esempio i pesi della massima classe di precisione (FF 2010 7095); già oggi l’articolo 13 dell’ordinanza del DFGP del 15 agosto 1986 sui pesi (RS 941.221.2) non attribuisce ai Cantoni una competenza esclusiva. Per il 1o gennaio 2013 è prevista inoltre un’integrazione all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RS 941.242), contenente norme sugli strumenti di misurazione delle nanoparticelle emesse dai motori a combustione. In vista di ciò deve essere prevista una competenza primaria in capo al METAS o a un laboratorio di
verificazione autorizzato, dal momento che per un discreto numero di strumenti di
misurazione sono richiesti investimenti e specializzazione tecnica elevati.
Non è più menzionata all’articolo 3 l’ordinanza dell’8 giugno 1998 sulle dichiarazioni (RS 941.281), che sarà abrogata dalla nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità, contenente norme sulla competenza (cfr. anche art. 7 cpv. 1 lett. e del progetto OCMetr).
Art. 4 Organizzazione dell‘esecuzione
L’articolo 4 riassume la regolamentazione attuale. La novità è rappresentata dalla decadenza per i Cantoni dell’obbligo di far autorizzare i propri circondari di verificazione dalla
Confederazione, mentre la costituzione di regioni comuni di esecuzione o di vigilanza composte da più Cantoni è soggetta all’autorizzazione del METAS.