Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 9 pagine
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Art. 17 Vigilanza
Le prescrizioni della vigilanza sull’esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di
verificazione vengono sussunti in un unico articolo. Laddove necessario (cpv. 2 lett. e) si distingue tra Cantoni e laboratori.
Art. 18 Programma di definizione delle priorità in materia di controlli successivi e vigilanza
Uno degli aspetti del programma menzionato in questo articolo è illustrato all’articolo 16; il programma però non si limita ai provvedimenti di sorveglianza del mercato affidati al METAS nell’ambito della competenza cantonale, ma comprende priorità che riguardano l’intera attività di controllo successivo e vigilanza dell’istituto. Tale attività può in questo modo essere pianificata e svolta con migliore coerenza e visione d’insieme. Il coinvolgimento
dell’organismo politico sovraordinato rafforza inoltre la legittimità dell’attività del METAS in questo ambito.
Art. 19 Formazione e perfezionamento
Il METAS organizza in particolare la formazione propedeutica al conseguimento del diploma di «verificatore diplomato». Per i verificatori, i corsi sono finanziati per mezzo di parti di emolumenti versate dagli uffici di verificazione al METAS (art. 8 dell’ordinanza del 23
novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione; RS 941.298.1)
Art. 20 Assistenza amministrativa
La prescrizione corrisponde al vigente articolo 35 dell’ordinanza sugli strumenti di
misurazione.
Art. 21 Assistenza amministrativa internazionale
La prescrizione corrisponde al vigente articolo 34 lettera c dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Sezione 4: Laboratori di verificazione
Art. 22 Autorizzazione
L’articolo chiarisce l’articolo 18 capoverso 3 della legge sulla metrologia, dal momento che al capoverso 1 elenca i compiti che il METAS può affidare ai laboratori di verificazione e al capoverso 2 menziona importanti doveri di questi ultimi.
Art. 23 Compiti
L’articolo 23 corrisponde in gran parte al vigente articolo 3 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione. La lettera a riproduce i requisiti richiesti per i verificatori (art. 5 cpv. 1 progetto OCMetr).
Art. 24 Domanda d’autorizzazione
Con questa prescrizione si recepisce in gran parte l’articolo 4 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione; si rinuncia invece alla richiesta, a tutt’oggi prevista, del parere dei Cantoni.