Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 9 pagine

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Sezione 3: METAS

Art. 13 Compiti

La disposizione fornisce un elenco delle funzioni del METAS che rilevano ai fini

dell‘ordinanza sulle competenze in materia di metrologia. I singoli compiti sono trattati più nel dettaglio agli articoli 15, 16 e 17.

Art. 14 Ambito di competenza

Al capoverso 1 si definisce l’ambito di competenza del METAS in relazione a quello dei Cantoni. Il capoverso 2 prevede che i Cantoni e il METAS possano concordare in situazioni particolari lo svolgimento ad opera del METAS di verificazioni di competenza cantonale. Il METAS tuttavia addebita le proprie prestazioni in conformità alle tariffe ad esso applicabili.

Art. 15 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione

L’articolo andrà a sostituire l’articolo 34 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 16 Controlli successivi

I controlli successivi ai sensi dell’articolo 12 della legge sulla metrologia consistono nella sorveglianza, da parte degli organismi preposti all’esecuzione, del rispetto delle prescrizioni nel corso dell’intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione sotto i seguenti aspetti: immissione sul mercato, prova dell’adempimento dei requisiti fondamentali, esame della stabilità di misurazione, obblighi relativi all’utilizzo degli strumenti di misurazione e obblighi di notifica e di informazione. I controlli successivi comprendono dunque, per usare la terminologia oggi in vigore, sia la sorveglianza del mercato sia l’ispezione generale (per ulteriori dettagli si vedano il messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 e la nota esplicativa all’articolo 12 del progetto di legge sulla metrologia; FF 2010 7093).

Ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 legge sulla metrologia, lo svolgimento dei controlli successivi è soggetto alla competenza dei Cantoni. L’articolo 18 capoverso 2 sancisce la facoltà per il Consiglio federale di dichiarare competente la Confederazione per settori particolari anche nell’ambito di questo compito. Il messaggio concernente la metrologia del 27 ottobre 2010 stabilisce in materia quanto segue (nota esplicativa all’articolo 16 del progetto di legge sulla metrologia; FF 2010 7095):

"Per la sorveglianza del mercato (parte integrante dei controlli successivi di cui all‘art. 12) si prevede che il Consiglio federale obblighi l’Istituto mediante ordinanza ad allestire un programma annuale, a farlo approvare dal servizio federale competente e a riferire allo stesso sui controlli effettuati. In questo modo, grazie alle conoscenze specializzate

dell’Istituto e ai suoi contatti istituzionalizzati con gli organi di esecuzione cantonali, è possibile garantire un’esecuzione della legge efficiente ed economica e una sufficiente autonomia."

L’articolo 16 progetto OCMetr, unitamente all'articolo 18, attua questo proposito.