Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 9 pagine

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Art. 5 Infrastruttura e equipaggiamento dei verificatori

Tale disposizione corrisponde, leggermente riformulata, alla regolamentazione attuale. L’articolo 5 non configura né un obbligo dei Cantoni di noleggiare l’equipaggiamento metrologico presso il METAS, né un obbligo del METAS di offrire questo tipo di servizi.

Art. 6 Requisiti per i verificatori

La disposizione corrisponde alla regolamentazione e alla prassi odierna.

Art. 7 Compiti e competenze dei verificatori

L’articolo 7 corrisponde essenzialmente all’articolo 7 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni, tranne i capoversi 3 e 4, che sono ripresi all’articolo 8 del progetto OCMetr.

L’articolo 34 capoverso 1 della futura ordinanza sulle indicazioni di quantità, citato al capoverso 1 lettera e, sancisce che i Cantoni designino l‘autorità preposta a verificare il rispetto dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità; hanno ad esempio facoltà di dichiarare competente per il controllo del rispetto della normativa sulla vendita di merce sfusa il Controllo delle derrate alimentari. Se non effettuano tale designazione, la competenza è attribuita ai verificatori.

Art. 8 Indipendenza dei verificatori

In ragione dell‘importanza di tali requisiti in capo ai verificatori, alcune prescrizioni

dell’articolo 7 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni vengono recepite in un articolo apposito della nuova ordinanza.

Art. 9 Provvedimenti

La regolamentazione attuale viene confermata e adeguata alle nuove prescrizioni legali. Non si fa più menzione dell’ordinanza sulle dichiarazioni, dal momento che la futura ordinanza sulle indicazioni di quantità conterrà essa stessa prescrizioni sui provvedimenti.

Art. 10 Strumenti per pesare pubblici

La prescrizione è mutuata dal diritto vigente.

Art. 11 Procedura e rimedi giuridici

L’articolo 11 corrisponde nella sostanza al diritto vigente, ma statuisce espressamente nel capoverso 1 a scopo di chiarezza che la procedura è governata dal diritto cantonale.

Art. 12 Obbligo di rendiconto

L’articolo corrisponde all’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni.