Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 5 pagine
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AG troverebbe molto utili strumenti di valutazione in grado di facilitare o rendere possibili non solo il controllo, ma anche determinate valutazioni.
TG sottolinea il dubbio espresso già nell'ambito della procedura di consultazione sulla LPSpo sulla necessità di una banca di dati così vasta.
FSG desidera che venga impostata un'interfaccia tra la banca di indirizzi dell'associazione e la Banca dati nazionale per Gioventù + Sport (BDNGS) risp. la Banca di dati nazionale per lo sport (BDNS).
Swiss Tennis approva in particolare i tre obiettivi dell'OSISpo (evitare un'eccessiva regolamentazione, evitare doppioni e disciplinare in modo equo conformemente ai vari livelli) e le opportune disposizioni riguardanti il periodo di conservazione (art. 5 cpv. 1) e la conservazione (art. 18 cpv. 1).
Per l'ASSS è importante eliminare i doppioni inutili nel rilevamento di chi partecipa agli allenamenti giovanili, ai campi per lo sport ecc. Riguardo all'assegnazione degli aiuti allo sport per giovani, ritiene inoltre importante permettere ai comuni di tener conto delle qualifiche dei responsabili quale criterio qualitativo che finora non era disponibile.
BS, ASSS e la Città di ZH chiedono che, conformemente alla procedura di richiamo di cui all'articolo 1 lettera a e all'articolo 11 lettera b LSISpo, i comuni ricevano accesso in modo semplice ed efficace a tutti i dati importanti per la promozione dello sport a livello locale riguardanti le associazioni sportive sul loro territorio. ZH auspica un accesso agevolato al sistema nazionale di informazioni per lo sport per gli agglomerati urbani.
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 2 Regolamenti per il trattamento
FR, TI, VS e JU esprimono il proprio rammarico per il fatto che i regolamenti per il trattamento non siano stati presentati insieme al disegno di ordinanza.
Art. 4 Autorizzazioni individuali all'accesso
Secondo FR, VS e JU i collaboratori dei servizi specializzati cantonali devono essere posti sullo stesso piano dei collaboratori dell'UFSPO, perciò anche per loro deve essere possibile ricevere il diritto di accesso individuale.
TI auspica che nella concessione dell'autorizzazione all'accesso si tenga conto dei compiti particolari svolti dai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali, rispetto a quelli dei collaboratori delle associazioni sportive.
Art. 5 Periodo di conservazione
VS desidera che si rinunci all'adempimento cumulativo delle condizioni di cui al capoverso 1.
Secondo VS e JU è necessario introdurre una nuova lettera (lett. f) per disciplinare i dati che riguardano la formazione degli allenatori e degli esperti.
TG chiede – data la mancanza di un interesse pubblico – di rinunciare al rilevamento e dunque all'archiviazione dei dati, come descritto al capoverso 2 lettere da c ad e.
Art. 8 Periodo di conservazione
FR, VS e JU domandano perché il periodo di conservazione dei dati non prevede un periodo di 5 anni.
TI consiglia di ridurre il periodo di conservazione dei dati a 5 anni, come succede in generale nei settori che riguardano problematiche giovanili.
Secondo privatim la prevista riduzione del periodo di conservazione dei dati e la possibilità di cancellarli dopo 10 anni non sono sufficienti per salvaguardare i diritti della personalità delle persone interessate.