Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 7 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo): commento all’OSISpo (disegno del 25.01.2012)

1. Introduzione

1.1 Complessità della normativa federale sulla protezione dei dati in relazione ai sistemi d’informazione nel campo dello sport e dell’UFSPO

Il diritto generale della Confederazione sulla protezione dei dati, ovvero la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e l’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11), regola di massima la gestione delle raccolte di dati dell’Amministrazione federale. Pertanto oltre a tale legislazione generale, che contiene soprattutto le disposizioni per la protezione formale dei dati, sono necessarie solo le basi legali - formali - per l’esercizio di una banca dati e di un sistema d’informazioni. Tali basi legali si trovano nelle rispettive normative settoriali. In particolare gli articoli 20 e 21 in combinato disposto con gli articoli da 8 a 10 OLPD contengono una regolamentazione ampia e completa per la gestione di un sistema d’informazioni in particolare sotto gli aspetti della sicurezza dei dati e della regolamentazione dell’accesso tramite un apposito regolamento.

Per quel che riguarda tre ambiti in cui l’UFSPO elabora dati personali nei suoi sistemi

d’informazione, nella legislazione attuale si trovano basi legali sufficienti che regolano in maniera esaustiva e completa il trattamento dei dati personali.

– Amministrazione generale degli affari: l’art. 57h della legge del 21 marzo 1997

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) contiene le basi legali per il trattamento di dati personali (ivi compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità) in un sistema d’informazione e di documentazione «per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari». Tale norma è stata emanata come base per il programma GEVER, ma esplica effetti ben oltre lo stesso e nel caso dell’UFSPO contribuisce a coprire a livello di legge l’intera amministrazione della Scuola universitaria e la gestione di edifici e impianti.

– Dati personali: l’art. 27 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS

172.220.1) regola il trattamento dei dati personali degli organi federali. La relativa ordinanza del 26 ottobre 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (SR 172.220.111.4) regola in modo esaustivo e completo il trattamento dei dati personali sulla base dell’art. 27 LPers. Partendo dal presupposto che la Lpers vale per tutto il personale federale esclusi gli apprendisti e che il campo d’applicazione dell’ordinanza viene ampliato espressamente al «trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex dipendenti dell’Amministrazione federale», queste regole del diritto del personale federale coprono non solo il trattamento dei dati personali del personale dell’UFSPO, ma anche di quelli dei docenti.

– Ambiti clinico e terapeutico del servizio medico dell’UFSPO: il servizio medico

dell’UFSPO negli ambiti clinico e terapeutico (ovvero laddove si tratta di visita, trattamento, cura e assistenza di persone malate o ferite) non è altro che uno studio medico collettivo o una clinica privata. Opera in via di principio in concorrenza con studi medici privati e sottostà quindi da un lato all’obbligo di autorizzazione da parte delle autorità sanitarie del Cantone di Berna e dall’altro - in quanto attività di diritto privato di un organo federale

- alle disposizioni applicabili alle persone private (cfr. art. 23 cpv. 1 LPD). Di conseguenza a livello federale la LPD e l’OLPD regolano in maniera esaustiva il trattamento di dati personali e non lasciano spazio a regolamentazioni ulteriori tramite disposizioni di diritto pubblico della Confederazione. Visto l’obbligo di sottoporsi ad autorizzazione valgono però anche le relative disposizioni per il trattamento di dati personali dell’ordinamento sani-