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Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 8 pagine

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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 57q della legge del 21 marzo19971 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA), e gli articoli 12 e 17 della legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport2 (LSISpo),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali:

a. nel sistema nazionale d’informazione per lo sport;

b. nel sistema d’informazione per i dati medici;

c. nella banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO;

d. nel sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport;

e. nei sistemi d’informazione sulla gestione di edifici e impianti dell’UFSPO.

Art. 2 Regolamenti per il trattamento

1Per ogni sistema nazionale d’informazione l’UFSPO emana un regolamento per il trattamento. Vi stabilisce le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati da trattare.

Art. 3 Gestione

L’UFSPO è responsabile della sicurezza gestionale dei sistemi d’informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

1 SR 172.010

2 SR ... 1999-5887 Disegno, versione del 6 marzo 2012