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Consultazione 2012/67: Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) · 8 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 57q della legge del 21 marzo19971 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA), e gli articoli 12 e 17 della legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport2 (LSISpo),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali:
a. nel sistema nazionale d’informazione per lo sport;
b. nel sistema d’informazione per i dati medici;
c. nella banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO;
d. nel sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport;
e. nei sistemi d’informazione sulla gestione di edifici e impianti dell’UFSPO.
Art. 2 Regolamenti per il trattamento
1Per ogni sistema nazionale d’informazione l’UFSPO emana un regolamento per il trattamento. Vi stabilisce le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati da trattare.
Art. 3 Gestione
L’UFSPO è responsabile della sicurezza gestionale dei sistemi d’informazione e della legittimità del trattamento dei dati.
1 SR 172.010
2 SR ... 1999-5887 Disegno, versione del 6 marzo 2012