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Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 6 pagine

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3 L’emolumento per la prima abilitazione di un’impresa individuale in cui soltanto il titolare fornisce servizi di revisione è considerato pagato con l’emolumento per l’abilitazione del titolare. Per il rinnovo della loro abilitazione le imprese individuali devono l’emolumento riscosso per l’abilitazione di una persona fisica.

4 In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese vengono contabilizzate separatamente.

5 Per la valutazione della domanda di abilitazione delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l’emolumento è riscosso in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. L’emolumento ammonta al minimo a 5000 franchi. Anche le imprese che si sottopongono volontariamente alla sorveglianza sono tenute al pagamento dell’emolumento.

Art. 40 cpv. 2

2Abrogato

Art. 45 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 50 000 franchi.

Art. 49 Sistema di assicurazione della qualità

1 Le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie e in cui soltanto una persona dispone dell’abilitazione come perito revisore devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità dal 1° settembre 2013 e devono controllarne l’adeguatezza e l’efficacia (art. 9 cpv. 1).

2 Le imprese di revisione che eseguono revisioni limitate e in cui soltanto una persona dispone dell’abilitazione necessaria devono collegarsi dal 1° settembre 2016 a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).

II

L’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20062 è modificata come segue:

Art. 22 lett. j

1 Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze, necessari all’adempimento dei compiti elencati:

j. l’autorità federale di sorveglianza dei revisori:

2 RS 331