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Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 6 pagine
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2 Essa invita le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro a provvedervi entro 30 giorni o ad attestare che non occorre alcuna rettifica.
3 Se non è in grado di raggiungere le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica, l’autorità di sorveglianza pubblica una richiesta nel Foglio federale.
4 Se le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro non vi provvedono, l’autorità di sorveglianza prende una decisione che ordina la rettifica.
Art. 23 Conservazione e archiviazione degli atti
1 L’autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico gli atti relativi a ciascuna persona e impresa.
2 Gli atti relativi a una persona o a un’impresa sono conservati per 20 anni dall’acquisizione dell’ultimo atto. Se una persona o un’impresa è cancellata dal registro, gli atti possono essere distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Questo non vale se un’impresa è cancellata dal registro in seguito a fusione, scissione o ad altri tipi di ristrutturazione.
3 Dopo la scadenza del termine di conservazione gli atti sono offerti all’Archivio federale. Gli atti che l’Archivio federale non considera degni di essere archiviati sono distrutti.
Art. 30 Rapporto
1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono allestire un rapporto all’attenzione dell’autorità di sorveglianza sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza al 30 giugno di ogni anno (rapporto di sorveglianza). Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre.
2 Non devono presentare un rapporto di sorveglianza nell’anno civile in cui sono abilitate o sono controllate dall’autorità di sorveglianza.
Art. 34 rubrica (riguarda soltanto il testo tedesco e francese)
Art. 38 Abilitazione
1 L’autorità di sorveglianza riscuote un emolumento dal richiedente per:
a. la valutazione di una domanda di abilitazione;
b. il rinnovo dell’abilitazione;
c. il cambiamento del tipo di abilitazione;
d. il trasferimento dell’abilitazione (art. 21a).
2L’emolumento ammonta a:
a. persone fisiche: 800 franchi;
b. imprese di revisione: 1500 franchi.