Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/75: Modifica della legge sul Tribunale federale (LTF) - ampliamento della cognizione in caso di ricorsi in materia penale · 6 pagine
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«Il Consiglio federale è incaricato di estendere la cognizione del Tribunale federale in caso di ricorsi contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale permettendogli di verificare l'accertamento dei fatti.
Proposta:
Articolo 97 capoverso 2 LTF
Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni oppure contro una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
Articolo 105 capoverso 3 LTF
Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni oppure contro una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore».
Il 26 maggio 2010 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, proposta seguita dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2010 e dal Consiglio nazionale il 17 dicembre 2010.
2 Attuazione del mandato parlamentare
2.1 Precisazione della proposta di attuazione
La mozione precisa adeguatamente la proposta di attuazione offrendo una soluzione corretta al problema illustrato. Rispetto all’attuale quadro normativo, la proposta di attuazione presenta il vantaggio che il Tribunale federale può riesaminare senza restrizioni i fatti giudicando i ricorsi in materia penale contro decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Il Tribunale federale non è estraneo al riesame illimitato dei fatti, dato che già oggi dispone di tale cognizione in determinati ambiti dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni (art. 105 cpv. 3 LTF).
Se nel caso concreto il Tribunale federale giunge alla conclusione che la Corte penale del Tribunale penale federale non ha accertato correttamente i fatti, soltanto in casi eccezionali integra i fatti ed emana una decisione di natura devolutiva. Di norma rinvia la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 107 cpv. 2 LTF) se per ragioni obiettive non è in grado di emanare una sentenza definitiva in merito. In tal modo non è messo a repentaglio lo sgravio del Tribunale federale previsto con la riforma giudiziaria, tanto più che annualmente sono interposti presso il Tribunale federale soltanto circa 11 ricorsi in materia penale contro decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale.
La modifica proposta elimina inoltre una disparità di trattamento: il Ministero pubblico della Confederazione può infatti delegare cause ai Cantoni, il che comporta un esame illimitato da parte di due autorità, mentre in caso di accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale un tale controllo è effettuato soltanto da questa autorità.