Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/75: Modifica della legge sul Tribunale federale (LTF) - ampliamento della cognizione in caso di ricorsi in materia penale · 6 pagine
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La proposta di attuazione è adeguata leggermente sotto il profilo redazionale. Da un alto, la LTF parla di «decisioni» impugnabili, e non di «sentenze» (art. 90 LTF). Dall’altro, il Tribunale penale federale consta di una o più corti penali (art. 33 lett. a LOAP).
2.2 Diritto transitorio
In una fase transitoria occorre chiedersi se le nuove disposizioni debbano essere applicabili alle sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale emanate prima dell’entrata in vigore della modifica ma non ancora passate in giudicato, oppure soltanto alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore. Determinante è la data in cui è stata emanata la decisione. Secondo la regola transitoria generale di cui all’articolo 132 capoverso 1 LTF, il diritto anteriore si applicava ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale prima della sua entrata in vigore e ai procedimenti su ricorso contro decisioni pronunciate prima di tale data. Tale normativa concerneva sia i termini di ricorso sia l’ammissibilità dei ricorsi, la cognizione del Tribunale federale e i costi10. Corrisponde peraltro alla normativa adottata nel CPP per la procedura di ricorso (cfr. art. 453 seg. CPP).
La regola transitoria prevista nell’articolo 132 capoverso 1 LTF è applicabile per analogia a una revisione parziale della LTF. Dato che nel presente caso non si intende derogare a tale regola generale, è possibile rinunciare a una normativa speciale esplicita concernente il diritto transitorio. Considerando il numero limitato di casi di ricorso, la questione del diritto transitorio è praticamente irrilevante dal punto di vista pratico.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
In passato, dinanzi al Tribunale federale sono stati in media interposti circa 11 ricorsi in materia penale all’anno contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale; un ricorso può riguardare più persone. Come novità, il Tribunale federale potrà controllare i fatti, ma non deve assumere personalmente eventuali nuove prove, compito che spetta all’autorità inferiore. Per questo motivo si prevede che le risorse disponibili basteranno per far fronte agli oneri supplementari risultanti.
L’avamprogetto non dovrebbe avere conseguenze sull’informatica. Le attrezzature informatiche di cui dispone il Tribunale federale sono sufficienti.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
Il presente avamprogetto non comporta alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
10 Cfr. Denise Brühl-Moser, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 1 ad art. 132 LTF.