Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/75: Modifica della legge sul Tribunale federale (LTF) - ampliamento della cognizione in caso di ricorsi in materia penale · 10 pagine

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dei giudici. Vi è il pericolo che questi ultimi possano essere influenzati, in particolare nel tentativo di dimostrarsi «più che imparziali». Inoltre, sarebbe necessario creare molti nuovi posti e il numero dei casi non sarebbe sufficiente per una giurisdizione d’appello trilingue. Sotto questo punto di vista, nemmeno l’istituzione di una giurisdizione d’appello in un altro luogo sarebbe una soluzione praticabile. In entrambi i casi dovrebbero pertanto essere impiegati giudici non di carriera, il che avrebbe costi elevati e non comporrebbe alcun vantaggio qualitativo per un tribunale specializzato.

CP e CVAM ritengono che il numero dei casi d’appello sia troppo basso per istituire un‘apposita giurisdizione.

4. Ulteriori proposte

MPC suggerisce di completare per analogia la normativa d’eccezione dell’articolo 79 LTF, consentendo di impugnare con ricorso le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale che intervengono nella ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni stabilita dagli articoli 22 segg. Nella pratica si è dimostrato problematico far sì che la Corte dei reclami penali possa intervenire in modo durevole con la sua giurisprudenza nell’’ordinamento delle competenze stabilito dal legislatore negli articoli 22 segg. CPP, se non è possibile far esaminare tali decisioni. Così, una recente decisione del Tribunale penale federale ha per esempio stabilito la prassi secondo cui le indagini e il giudizio dei delitti commessi con l’ausilio di e-mail o homepage falsificati dovranno in futuro essere di competenza federale. Dichiarare improvvisamente di competenza federale procedure avviate e trattate quotidianamente in tutti i Cantoni pone le autorità di perseguimento penale della Confederazione dinanzi a sostanziali problemi di risorse.

UNIGE fa notare che non tutte le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, per esempio nel caso di assistenza giudiziaria sul piano nazionale (art. 48 CPP) o di ricusazione (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP). Invece le decisioni prese in questi ambiti dai tribunali cantonali potrebbero essere impugnate con ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Inoltre UNIGE propone di sopprimere l’articolo 80 cpv. 2 terzo periodo LTF. Per generalizzare il principio dei due livelli giurisdizionali occorre stralciare questa disposizione. Ciò permetterebbe inoltre di sgravare sostanzialmente il Tribunale federale.