Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/75: Modifica della legge sul Tribunale federale (LTF) - ampliamento della cognizione in caso di ricorsi in materia penale · 10 pagine
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Il TF fa notare che il progetto è contrario alle finalità della riforma della giustizia che si prefigge di sgravare il Tribunale federale32. All’Alta Corte non dovrebbero essere imposti nuovi oneri senza esaminare possibili sgravi. L’attuale squilibrio dell’onere che grava il Tribunale federale dovrebbe essere affrontato in modo globale. Il quadro adatto per un esame complessivo è la valutazione in corso dell’efficacia della revisione totale dell’amministrazione della giustizia federale. Attualmente coesistono modelli completamente diversi di successione delle diverse istanze, comprendenti i tribunali cantonali, come per esempio nel caso dei provvedimenti coercitivi se il caso è sottoposto alla giurisdizione federale. Inoltre, l’amministrazione valuta in modo inesatto il maggior lavoro che il progetto comporterebbe per il Tribunale federale. Vi è infatti una grande differenza tra dover valutare soltanto gli accertamenti vincolanti dell’autorità inferiore sotto il profilo dell’arbitrio e valutare liberamente l’intera montagna di atti per stabilire se l’accertamento dei fatti è stato eseguito correttamente. Inoltre, l’ampliamento della cognizione farebbe aumentare notevolmente la percentuale delle impugnazioni.
Secondo il TPF il progetto non migliora la tutela giurisdizionale nella procedura penale federale. Malgrado l’ampliamento della cognizione, il Tribunale federale farebbe prova di grande cautela nell’esame dei fatti. Inoltre l’esame dei fatti non sarebbe pieno perché non ci sarebbero né udienza orale né procedura probatoria. Soltanto un appello ai sensi dell’articolo 398 segg. CPP potrebbe garantire una tutela giurisdizionale uguale a quella concessa nella procedura penale cantonale33. L’andirivieni del procedimento tra il Tribunale federale e il Tribunale penale federale ritarderebbe la procedura34. Inoltre, l’accusatore privato continuerebbe a non poter ricorrere, a causa della giurisprudenza del Tribunale federale35.
3. Giurisdizione federale d‘appello
Alcuni partecipanti sono favorevoli alla creazione di un tribunale d’appello federale36, o di una camera d’appello separata del Tribunale penale federale37. Infatti, soltanto un tale tribunale sarebbe in grado di provvedere a una tutela giurisdizionale equivalente a quella data nella procedura penale cantonale. Inoltre, tale soluzione sarebbe favorevole sotto il profilo dei costi, poiché un tribunale specializzato e sperimentato potrebbe svolgere i compiti affidatigli in modo più efficiente38. Di conseguenza, secondo GE, il Tribunale federale potrebbe svolgere il suo compito principale (garantire un’applicazione uniforme del diritto).
AR osserva che se la mole di lavoro del Tribunale federale dovesse effettivamente aumentare notevolmente, si dovrebbe esaminare l’opportunità di istituire un tribunale d’appello sul piano federale.
NE rileva invece che l’istituzione di un tribunale d’appello è stata attentamente esaminata e rifiutata sia nell’ambito del CPP sia in quello della legge sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71).
UDC rifiuta questa proposta. Fa segnatamente valere che l’istituzione di un tribunale d’appello nello stesso edificio della Corte penale solleverebbe dubbi quanto all’indipendenza
32 Posizioni analoghe ha assunto UDC.
33 Posizioni analoghe hanno assunto ASM, UNIL, UNIGE.
34 Posizioni analoghe ha assunto ASM. La procedura diviene più cara e complessa.
35 UNIL. È pertanto richiesta una modifica dell’art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.
36 TF, TPF, ASM, UNIGE. Se non vi è un numero di casi sufficiente per una giurisdizione federale d’appello, una parte del PS VD suggerisce di incaricare i tribunali cantonali di fungere da giurisdizione d’appello.
37 GE, UNIL.
38 TPF, posizioni analoghe ha assunto ASM.