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Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine

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Allegato 2.4 (art. 3)

Impianti di trasporto in condotta

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve:

a. scegliere un tracciato idoneo o un’ubicazione idonea;

b. munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;

c. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, servizi d’intervento e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.