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Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine

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a. la necessità di proteggere la popolazione o l’ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all’interesse pubblico o privato per un’azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;

Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 11a Coordinamento con la pianificazione direttrice e dell’utilizzazione

1I Cantoni provvedono al coordinamento della prevenzione degli incidenti rilevanti con la pianificazione direttrice e dell’utilizzazione.

2Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l’autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

3Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione in un settore di cui al capoverso 2, l’autorità competente chiede il parere dell’autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

1. L’ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 7 lett. b e c

Il rapporto di impatto sull’ambiente contiene:

b. un breve rapporto secondo l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;

c. un’analisi dei rischi ai sensi dell’allegato 4.4 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, se necessaria in base ai risultati della valutazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;

Art. 25 Disposizioni transitorie della modifica del …

1Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all’autorità esecutiva al più tardi entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

2Se dispone già delle relative indicazioni, l’autorità esecutiva lo esonera dall’obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

II

1Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III

1La presente modifica entra in vigore il ….