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Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine

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Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Modifica del…

I

L’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);

visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque,

ordina:

Art. 1 cpv. 2 lett. f, cpv. 3 lett. d e cpv. 4

2Essa si applica:

f. agli impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 2 febbraio 20003 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.

3L’autorità esecutiva può, in singoli casi, assoggettare alla presente ordinanza le aziende, gli impianti di trasporto in condotta o le vie di comunicazione seguenti se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:

d. impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.

4La presente ordinanza non si applica agli impianti e ai trasporti sottoposti alla legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni.

RS 814.012

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3 RS 746.11