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Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine

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Allegato 4.4 (art. 6)

Impianti di trasporto in condotta

1 Principi

1L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l’articolo 7 il rischio che l’impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

– Designazione dell’impianto di trasporto in condotta con un piano del tracciato o della situazione

– Informazioni sulla configurazione edilizia, tecnica e organizzativa dell’impianto di trasporto in condotta

– Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza

– Informazioni sull’adiacenze circostante con un piano della situazione

22 Misure di sicurezza

– Norme tecniche

– Misure per diminuire il potenziale di pericoli

– Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

– Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti