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Consultazione 2012/8: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 8 pagine

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Art. 2 cpv. 4 lett. c

4Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un’azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:

c. fuori dall’impianto di trasporto in condotta.

Art. 3 cpv. 1

1Per ridurre i rischi, il detentore di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo stato della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.

Art. 5 cpv. 3 e 4

3Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell’impianto di trasporto

in condotta con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;

b. indicazioni sulle misure di sicurezza;

c. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla

popolazione o all’ambiente.

4Il detentore è tenuto a completare il rapporto qualora le condizioni si siano modificate in modo sostanziale o qualora egli sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo.

Art. 6 cpv. 2 lett. c nonché cpv. 3 lett. c

2Essa controlla in particolare che:

c. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. c) sia plausibile.

3Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l’ipotesi che:

c. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

Art. 7 cpv. 2 lett. a

2Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è: