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Consultazione 2012/80: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania · 6 pagine

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colanti. Queste ultime sono motivi di sicurezza (aerei in emergenza o in pericolo), condizioni atmosferiche sfavorevoli, chiusure di piste a seguito di incidenti o per eseguire i necessari servizi invernali, voli del servizio di ricerca e di salvataggio e guasti ai sistemi di navigazione necessari per il volo di avvicinamento. La Confederazione Svizzera ha l’obbligo di annunciare simili casi alla Repubblica federale di Germania. Negli orari di cui al primo periodo, gli aerei in fase di avvicinamento a una pista diversa dalla pista 14 e dalla pista 16 non sono autorizzati a sorvolare il territorio tedesco a un’altezza inferiore al livello di volo 80;

2. da lunedì a venerdì tra le 6:30 e le 18:00 (ora locale) e il sabato, la domenica e

i giorni festivi legali nel Baden-Württemberg, menzionati nell’appendice 1, tra le 9:00 e le 18:00 (ora locale), gli aerei in fase di avvicinamento alla pista 14 o 16 possono sorvolare il territorio tedesco (avvicinamenti da nord). È escluso l’utilizzo contemporaneo delle piste 14 e 16 per aumentare la capacità;

3. i decolli devono svolgersi in maniera tale che l’entrata nel territorio tedesco

non avvenga al di sotto del livello di volo 120. Da questa regola sono esclusi i voli la cui quota di crociera prevista, in base ai dati riguardanti le prestazioni individuali del relativo aeromobile, è inferiore alla suddetta altezza;

4. La procedura di attesa al di sopra del punto RILAX è allestita nel seguente

modo:

la quota di attesa minima è fissata al livello di volo 130. Ne sono esclusi i voli la cui quota di crociera prevista, in base ai dati riguardanti le prestazioni individuali del relativo aeromobile, è inferiore a tale quota di attesa minima;

negli orari in cui, di massima, non sono autorizzati i voli di avvicinamento alle piste 14 e 16, in casi eccezionali, è consentito utilizzare la procedura di attesa RILAX d’intesa con la DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) e a partire dal livello di volo 180;

5. gli aerei equipaggiati di motore a elica che circolano in base alle regole del

volo a vista e hanno un peso massimo ammissibile in volo di 8618 kg, nonché elicotteri e voli che non appaiono sull’orario di linea non soggiacciono alle disposizioni sul traffico di arrivo e di partenza.

(2) La Confederazione Svizzera può impostare voli di avvicinamento alle piste 14 e 16 sopra il territorio svizzero senza sfruttare lo spazio aereo tedesco sotto il livello di volo 120 in applicazione delle più moderne procedure di avvicinamento e nel rispetto della massima distanza tecnicamente possibile dal confine di Stato. Tale distanza viene fissata congiuntamente dai fornitori di servizi di navigazione aerea delle due Parti contraenti, DFS e Skyguide.

(3) Le procedure di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano dal momento in cui, grazie agli opportuni interventi di ampliamento, all’aeroporto di Zurigo sono disponibili le necessarie infrastrutture aeroportuali, ma comunque non più tardi del 1° gennaio 2020. La Confederazione Svizzera garantisce che con l’ampliamento della pista 32/14 il punto di atterraggio della pista 14 non viene spostato verso nord.

(4) Fino al momento designato al capoverso 3 primo periodo, per la Repubblica federale di Germania si applica la duecentoventesima ordinanza di esecuzione