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Consultazione 2012/80: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania · 6 pagine
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relativa al regolamento in materia di traffico aereo del 10 marzo 2005 («Zweihundertzwanzigste Durchführungsverordnung zur Luftverkehrs-Ordnung»; BAnz. 2005
n. 53, pag. 4021) nella versione valida al momento della firma del presente accordo, con la seguente disposizione:
da lunedì a venerdì tra le 20:00 e le 7:00 (ora locale) e i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nel Baden-Württemberg, menzionati nell’appendice 1, tra le 20:00 e le 9:00 (ora locale), gli aerei in fase di avvicinamento non devono sorvolare il territorio tedesco al di sotto del livello di volo 100.
La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad adeguare l’ordinanza in ragione di imperativi tecnici e di esercizio. Non possono tuttavia essere modificati i contenuti essenziali dell’ordinanza quanto alle indicazioni riguardanti la procedura di attesa RILAX, i livelli di volo e gli orari dei voli in arrivo e partenza stabiliti.
Articolo 2 Gestione congiunta dello spazio aereo
(1) Lo spazio aereo nel settore di avvicinamento e di decollo transfrontaliero dell’aeroporto di Zurigo in territorio tedesco e svizzero viene pianificato congiuntamente e approvato mutualmente dai fornitori di servizi di navigazione aerea delle due Parti contraenti, DFS e Skyguide, ai fini dell’attuazione operativa delle regole dell’articolo 1 capoverso 1.
(2) La collaborazione su base contrattuale dei fornitori di servizi di navigazione aerea è stabilita nel quadro di un accordo scritto che si rifà all’articolo 10 capoverso 2 del Regolamento (CE) n. 550/2004 del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.03.2004, pag. 10).
(3) I fornitori di servizi di navigazione aerea delle due Parti contraenti informano la Commissione comune di trasporto aereo istituita sulla base dell’articolo 4 su ogni intenzione di modificare le procedure di avvicinamento e di decollo. La Commissione comune di trasporto aereo è autorizzata a proporre misure volte a proteggere contro il rumore causato dagli aerei. Se ritengono non idonee o non attuabili le misure proposte, le società addette alla sicurezza della navigazione aerea lo comunicano alla Commissione comune di trasporto aereo indicando i motivi.
Articolo 3 Procedure relative alla costruzione e all’esercizio
(1) L’autorità aeronautica suprema della Confederazione Svizzera annuncia tempestivamente all’autorità aeronautica suprema della Repubblica federale di Germania tutti i progetti collegati alla costruzione o all’esercizio dell’aeroporto di Zurigo oggetto di una decisione, di una modifica o di un’integrazione. La Commissione comune di trasporto aereo può accordare deroghe all’obbligo di annunciare.
(2) In tutte le procedure giuridiche federali relative al rilascio, alla modifica e/o alla soppressione di concessioni e altre autorizzazioni che potrebbero avere effetto sul territorio tedesco, i Distretti e i Comuni eventualmente interessati come pure le persone fisiche e giuridiche ivi residenti hanno lo stesso statuto giuridico e lo stesso diritto di partecipare alla procedura che spettano alle collettività territoriali, agli abitanti e alle imprese svizzeri in virtù del diritto svizzero.