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Consultazione 2012/80: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania · 6 pagine
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(3) Per quanto riguarda eventuali indennizzi per immissioni foniche di aeroplani o diritti a misure di protezione acustica oppure ad altre prestazioni in natura in conseguenza di immissioni foniche di aeroplani, le persone fisiche o giuridiche residenti nella Repubblica federale di Germania hanno gli stessi diritti delle persone fisiche o giuridiche residenti nella Confederazione Svizzera esposte a fattori di inquinamento comparabili. Soggetti giuridici nella Repubblica federale di Germania non devono subire alcun pregiudizio dovuto al fatto che i disciplinamenti in materia secondo il diritto svizzero producano i loro effetti soltanto dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 4 Commissione comune di trasporto aereo
(1) Le Parti contraenti istituiscono una Commissione comune di trasporto aereo che si riunisce regolarmente, almeno una volta l’anno. Su richiesta di una Parte contraente la Commissione comune di trasporto aereo può essere convocata anche in seduta straordinaria. La Commissione si dà un proprio regolamento.
(2) Ogni Stato contraente designa cinque membri che possono avvalersi di altri organi.
(3) La Commissione comune di trasporto aereo tratta tutte le questioni risultanti dall’interpretazione e dall’applicazione del presente Accordo. Essa vigila sulla realizzazione e sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e assume in particolare i compiti che quest’ultimo le attribuisce.
(4) La Commissione comune di trasporto aereo è istituita immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e inizia quindi successivamente le sue attività.
Articolo 5 Consultazioni
Ogni Parte contraente può chiedere in qualsiasi momento una consultazione per esaminare le modifiche al presente Accordo, dopo che la Commissione comune di trasporto aereo di cui all’articolo 4 se n’è occupata. Questo si applica anche alle questioni relative all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo qualora una delle Parti contraenti ritenga che uno scambio di opinioni nella Commissione comune di trasporto aereo non abbia condotto a nessun risultato soddisfacente. La consultazione inizia 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte dell’altra Parte contraente.
Articolo 6 Sospensione
Le Parti contraenti possono sospendere gli effetti del presente Accordo qualora si stabilisca che l’altra Parte contraente violi in modo grave i propri obblighi di cui agli articoli 1 e 3, così che ne risulti un immediato pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici e qualora non siano prese adeguate misure correttive entro 15 giorni dalla notificazione. L’ordine e la revoca della sospensione avvengono per entrambe le Parti per via diplomatica.