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Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 8 pagine
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4Ove si diano circostanze definibili mediante ordinanza, la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa.
5L'ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supplementi di tempo considerati nel computo della durata massima del lavoro.
Art. 4bisdiventa art. 4a
Art. 4b (nuovo) Servizio di picchetto
1Per servizio di picchetto si intende il servizio in cui, al di fuori della durata del lavoro prevista, i lavoratori si tengono pronti per eventuali interventi intesi a eliminare perturbazioni o a far fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi sopralluoghi di controllo.
2Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto. La convenzione disciplina in particolare le indennità per le ore di picchetto prestate.
Art. 4c (nuovo) Giorni di compensazione
Per giorni di compensazione si intendono i giorni di congedo che devono essere accordati ai lavoratori per rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro. Le modalità sono disciplinate nell'ordinanza.
Art. 6 cpv. 1 e 2
1Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; nella media di 28 giorni non deve superare 12 ore. Tra due giorni di congedo la sua durata può essere prolungata una volta fino a 13 ore.
2Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, non deve eccedere in media 12 ore.
Art. 7 Pause
1Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev'essere accordata una pausa che consenta di prendere un pasto. Di norma, essa deve durare almeno un'ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o sul luogo di servizio.
2Il numero di pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell'ordinanza. Una pausa deve durare almeno 30 minuti.
3Il Consiglio federale stabilisce i supplementi di tempo accordati per le pause sul luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla loro durata complessiva.