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Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 8 pagine
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Art. 21 cpv. 1, 2 e 2 bis(nuovo)
1In circostanze particolari, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si possono autorizzare mediante ordinanza eccezioni alle prescrizioni della presente legge a favore di singole categorie di imprese o singoli gruppi di lavoratori.
2Concerne soltanto il testo tedesco
2bisLe disposizioni applicabili in presenza di motivi imperativi come la forza maggiore o le perturbazioni dell'esercizio valgono per tutte le imprese di trasporto pubblico che partecipano alla gestione diretta dell'evento.
Art. 22 cpv. 1
1Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, nomina la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro. Questa è composta del presidente e di un numero uguale di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 24 cpv. 1, 2 e 4
1Chi ha agito o avrebbe dovuto agire in qualità di datore di lavoro o per conto di esso è punibile se viola, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti sulle misure di protezione seguenti:
a. durata del lavoro e del riposo;
b. vacanze;
c. igiene e prevenzione degli infortuni;
d. protezione speciale.
2Concerne soltanto i testi tedesco e francese
4Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge su incitamento del datore di lavoro o di un superiore oppure se quest'ultimo non ha impedito, secondo le sue possibilità, l'infrazione, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore. Se le circostanze lo giustificano, è possibile attenuare la pena del lavoratore o non punirlo.