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Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 8 pagine
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4Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non eccede 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di prendere un pasto intermedio; a tale riguardo, occorre prevedere un'interruzione del lavoro di almeno 20 minuti fino al massimo di 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro.
5Se il turno di servizio supera 9 ore si può concedere un'interruzione del lavoro e una pausa, sempre che quest'ultima non venga assegnata durante le prime due ore e le ultime tre ore del turno di servizio.
Art. 8 cpv. 1 e 2
1Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio e ammonta, nella media di 28 giorni, ad almeno 12 ore. Tra due giorni di congedo può essere ridotto una volta a 11 ore.
2Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore; di norma, la compensazione deve tuttavia avvenire al più tardi prima del giorno di congedo successivo. Le modalità della compensazione sono disciplinate nell'ordinanza.
Art. 9 cpv. 3
3Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecutive, né per più di 15 giorni durante un periodo di 28 giorni.
Art. 10 cpv. 1, 2, 4, 5
1Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo pagati. Questi devono essere adeguatamente ripartiti nell'arco dell'anno.
2L'ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di domenica.
4Il giorno di riposo dev'essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; quest'ultimo non dev'essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, questa disposizione si applica soltanto al primo di detti giorni.
5L'ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, congedo o altri motivi.
Art. 11 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 12 cpv. 2 e 3 (nuovo)
2Concerne soltanto il testo tedesco
3I piani di servizio e la ripartizione del servizio nonché la documentazione complementare contenente le indicazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e