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Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 8 pagine
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 27 cpv. 2
2L'applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale riscosso dal lavoratore fino a quel momento.
II La legge del 13 marzo 19645 sul lavoro è modificata come segue:
Art. 2
La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:
...
b. alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 822.11