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Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 8 pagine

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Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 27 cpv. 2

2L'applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale riscosso dal lavoratore fino a quel momento.

II La legge del 13 marzo 19645 sul lavoro è modificata come segue:

Art. 2

La legge non si applica, salvo l'articolo 3a:

...

b. alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 822.11