Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 40 pagine

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Compendio

La nuova legge federale si prefigge di proteggere le persone dalle radiazioni non ionizzanti (RNI) e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Essa disciplina l'importazione, il transito, la

consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all’immissione in commercio, di prodotti che generano RNI e stimoli sonori, come anche le situazioni di esposizione alle RNI e agli stimoli sonori che non sono riconducibili a un singolo prodotto. Fondato principalmente sulla responsabilità individuale di ciascuno degli attori coinvolti, l’avamprogetto s’inscrive nell’attuale filosofia della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e completa, ove necessario, le norma-

tive vigenti. I principi di acquisizione delle basi scientifiche e informazione appropriata del

pubblico saranno sanciti per legge. Alla Confederazione e ai Cantoni saranno attribuite compe-

tenze precise in materia di esecuzione, allo scopo di ottimizzare quelle attuali nell’ambito dei prodotti.

La nuova legge prevede misure di intervento severe soltanto in casi eccezionali, vale a dire per prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute e la sicurezza delle persone. Essa consente di vietarne l’importazione, il transito, la consegna e il possesso. Il divieto dovrà essere inizialmente applicato esclusivamente ai puntatori laser potenti, le cui radiazioni superano ampiamente i valori limite di esposizione per pelle e occhi. Questi puntatori laser mettono seriamente in pericolo la salute della popolazione e pongono un serio problema di sicurezza per determinate categorie professionali, come per esempio i piloti di velivoli. Dal 2010, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ha registrato nel cielo svizzero oltre 500 attacchi con puntatori laser diretti ad abbagliare piloti di aerei ed elicotteri. Se colpiscono gli occhi, le potenti radiazioni emesse da questi puntatori laser possono inoltre provocare lesioni alla retina che compromettono la facoltà visiva o portano a cecità.

La nuova legge prevede misure di portata più limitata per un numero definito di prodotti che espongono le persone ad un alto carico di RNI e stimoli sonori, ma non costituiscono alcun pericolo o costituiscono un pericolo solo trascurabile per la salute, se utilizzati in modo competente. Ciò riguarda in particolare l’utilizzo di dispositivi medici ad alta potenza, come per esempio laser ad uso medico, che negli ultimi anni si sono diffusi anche nel settore estetico e sono talvolta impiegati nell’ambito di attività commerciali da persone che non dispongono delle qualifiche tecniche necessarie.

Nel campo di applicazione della nuova legge rientra anche una serie di prodotti che non rappresentano un pericolo per la salute se sono rispettate le norme di sicurezza del fabbricante. Di questa categoria fanno parte per esempio i solarium, che causano ustioni e tumori alla pelle se impiegati in modo inappropriato o eccessivo. Al momento attuale, la mancanza di basi legali non permette di controllare se le persone che utilizzano questi apparecchi a titolo commerciale rispettino le norme di sicurezza del fabbricante. La nuova legge colma questa lacuna legislativa e introduce controlli con prove a campione effettuate dagli organi di controllo presso i fornitori di prodotti potenzialmente pericolosi.

Da ultimo, la nuova legge disciplina anche le situazioni in cui le esposizioni alle RNI e agli stimoli sonori non sono causate da un singolo prodotto. Rientrano in questa fattispecie, in particolare, le manifestazioni che espongono il pubblico a molteplici fonti di RNI e stimoli sonori. Nel quadro di questa legge, dovrà inoltre essere possibile tener conto delle esposizioni derivanti da fonti naturali.

Con decreto del 25 aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare un avamprogetto di legge sulla protezione dai pericoli lle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

Punti essenziali dell’avamprogetto

Divieto applicato ai prodotti pericolosi: l’avamprogetto attribuisce al Consiglio federale la facoltà di vietare l’importazione, il transito, la consegna e il possesso di prodotti che costituiscono un pericolo considerevole per la salute. Questi divieti rispondono alla ben nota problematica dei puntatori laser e attualmente non si riscontra la necessità di estenderli ad altri prodotti.