Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 187 pagine
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1. Contesto
In base all'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM), le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, nell'insieme, nel corso della loro produzione non è stato fatto ricorso alla tecnologia genetica. La condizione consiste quindi nel fatto che non si sia fatto ricorso alla tecnologia genetica durante l'intero processo di produzione. Per le derrate alimentari di origine animale (carne, latte, formaggio, burro), la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» può essere usata solo se gli animali da reddito non sono stati nutriti con alimenti o additivi per alimentazione animale (vitamine, enzimi, amminoacidi) provenienti da organismi geneticamente modificati (OGM).
I settori agricoli e commerciali hanno deplorato l'eccessiva severità delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» sia ammessa. Secondo le loro argomentazioni sarebbe ovvio che in Svizzera gli animali sono alimentati senza soia né mais geneticamente modificati, senza che i consumatori ne siano effettivamente consapevoli.
La revisione dell'ODerrGM proposta (inserimento dell'art. 7c) prevede, oltre alla menzione attuale «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», la possibilità di applicare sulle derrate alimentari di origine animale e sulle derrate alimentari da esse derivate la menzione «ottenuto senza ricorso a piante foraggere geneticamente modificate». Tale menzione consentirebbe di attestare che gli animali da reddito non sono stati nutriti con foraggi contenenti componenti di piante foraggere geneticamente modificate, in particolare soia e mais. Per contro, nell'alimentazione degli animali da reddito sarebbe consentito utilizzare additivi ottenuti da microrganismi geneticamente modificati (vitamine, enzimi, amminoacidi). La nuova menzione proposta nell'ordinanza potrebbe essere applicata su carne, latte, uova e i loro derivati come burro, formaggio e yogurt. L'idea alla base di tale proposta consiste nel fatto che detta menzione consentirebbe di tenere conto delle rivendicazioni dei settori agricoli senza con questo infrangere il principio della protezione da inganno.
La procedura di consultazione ha inoltre riguardato alcuni adattamenti dell'art. 7 ODerrGM, prevalentemente redazionali, relativi all'etichettatura dei prodotti ottenuti da derrate alimentari geneticamente modificate e all'etichettatura delle derrate alimentari ottenute senza ricorso alla tecnologia genetica.
Segue la sintesi delle modifiche proposte:
Oggetto Posizione attuale Nuova posizione
Ambito regolamentato - Art. 1, lett. bbis Obbligo di etichettare i prodotti OGM Art. 7, cpv. 1 - 6 Art. 7, cpv. 1 - 6 Deroghe all'obbligo di etichettatura Art. 7, cpv. 7 e 7bis Art. 7a Menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia gene- Art. 7, cpv. 8 Art. 7b tica» in caso di rinuncia totale all'uso della tecnologia genetica − Condizioni di utilizzo Art. 7, cpv. 8 Art. 7b , cpv. 1 e 2 − Derrate alimentari composte (novità) - Art. 7b , cpv. 3 e 4 − Presentazione grafica (novità) - Art. 7b, cpv. 5 Menzione «ottenuto senza ricorso a piante foraggere - Art. 7c geneticamente modificate» in caso di rinuncia all'uso di alimenti per animali ottenuti a partire da piante geneticamente modificate (novità) − Condizioni di utilizzo (novità) - Art. 7c , cpv. 1 e 2 − Derrate alimentari composte (novità) - Art. 7c , cpv. 3 e 4 − Presentazione grafica (novità) - Art. 7c, cpv. 5 Disposizioni comuni Art. 7, cpv. 9 Art. 7