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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 19 pagine

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Allegato 2 (art. 3)

Requisiti formali per i certificati sanitari

1. Il rappresentante dellʼautorità speditrice competente o della società che rilascia un certificato sanitario deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato sanitario qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e il cognome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in lettere maiuscole e in maniera ben leggibile.

2. Il certificato sanitario deve corrispondere nel contenuto e nella forma al modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione, essere compilato in ogni sua parte e rilasciato a un unico destinatario.

3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.

4. I certificati sanitari devono essere composti, alternativamente, di

a. un singolo foglio di carta;

b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile;

c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).

5. Il certificato sanitario deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato sanitario.

7. Il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dellʼautorità competente del Paese di spedizione.