Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 33 pagine
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Dipartimento federale dellʼinterno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento concernente le ordinanze sullʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali
1 Situazione iniziale
NellʼAllegato veterinario (allegato 11 dellʼAccordo1) la Svizzera si è impegnata a emanare condizioni per lʼimportazione e il transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi equivalenti per contenuto a quelle dellʼUE. In ambito veterinario, la Svizzera e gli Stati membri dellʼUE sono considerati uno spazio veterinario comune, e pertanto le ispezioni frontaliere effettuate negli Stati membri dellʼUE2 vengono riconosciute in Svizzera, e viceversa. In virtù dellʼAllegato veterinario, il traffico tra la Svizzera e gli Stati membri dellʼUE è retto dalle medesime disposizioni applicate al traffico tra gli Stati membri dellʼUE.
Ai fini del mantenimento dellʼequivalenza dei contenuti è necessario procedere a un lieve adeguamento materiale dellʼordinanza concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali (OITE3), dellʼordinanza concernente lʼimportazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA4) e dellʼordinanza concernente lʼimportazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA5), che sono parti dellʼAccordo. Nel quadro del riordinamento degli atti normativi in materia di importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali, le tre ordinanze devono essere nel contempo riviste nel loro impianto generale e organizzate in funzione della provenienza delle partite (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia oppure Stati terzi) per l’importazione e il transito e, per l’esportazione, in funzione della destinazione.
Le nuove ordinanze sono sostanzialmente composte dalle parti seguenti: Disposizioni generali, Importazione (suddivisa in sezioni secondo la cronologia di unʼimportazione), Transito (con rimandi alle disposizioni applicabili di volta in volta per lʼimportazione), Esportazione, Controlli e Misure. Le disposizioni delle ordinanze previgenti vengono inserite nella nuova struttura, e di conseguenza seguono in parte un ordine diverso.
1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, RS
0.916.026.81.
2
Sul piano dellʼapplicazione, ciò vale anche per la Norvegia, lʼIslanda e il Liechtenstein. In questa sezione, il termine "UE" comprende quindi anche tali Stati.
3
RS 916.443.10
4
RS 916.443.12
5