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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 19 pagine
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Art. 4 Garanzie supplementari
1Per lʼimportazione degli animali e dei prodotti animali seguenti si applicano le garanzie supplementari indicate:
a. animali della specie bovina: una garanzia attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV;
b. animali della specie suina: una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky; e
c. gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes), nonché le uova da cova di questi animali: una garanzia attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle.
2La garanzia deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.
Art. 5 Riserva per le misure volte a impedire la propagazione di
unʼepizoozia
1Sono fatte salve le misure emanate dallʼUSAV in virtù dellʼarticolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie volte a impedire la propagazione di unʼepizoozia.
2Le misure sono elencate nellʼallegato 3. LʼUSAV può adeguare lʼallegato 3.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… Dipartimento federale dellʼinterno:
Alain Berset