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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine

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Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Introduzione

La revisione totale della Costituzione federale nel 1999 rappresenta un’importante pietra miliare nei quasi 130 anni di storia della politica culturale della Confederazione, iniziata con il Decreto federale per la protezione dei monumenti storici (1886) e con l’istituzione del Museo nazionale svizzero (1890) e della Biblioteca nazionale svizzera (1895). Grazie all’articolo 69 della Costituzione federale1 (Cost.) diverse attività di promozione della Confederazione, sancite sino a quel momento solo in decreti federali, ottennero per la prima volta una base costituzionale a se stante. Per attuare il nuovo articolo costituzionale, l’Ufficio federale della cultura (UFC) fu incaricato di elaborare una legge sulla promozione della cultura (LPCu)2, approvata dal Parlamento l’11 dicembre 2009 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

La LPCu definisce i compiti della Confederazione nella promozione culturale e disciplina le competenze tra l’UFC e la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, oltre al finanziamento e la gestione della politica culturale della Confederazione:

– La LPCu prevede un nuovo strumento di gestione comune per quanto riguarda il finanziamento e la gestione delle attività della Confederazione nel settore culturale: conformemente all’articolo 27 LPCu, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un messaggio quadriennale concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione (messaggio sulla cultura). Questo strumento fissa le priorità della promozione in tutte le discipline, anche in ambiti retti da leggi speciali come il cinema o la protezione del patrimonio culturale e dei monumenti storici. Per volontà del legislatore non rientrano invece nel messaggio sulla cultura le attività culturali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della Biblioteca nazionale svizzera (BN). Per la gestione globale della politica culturale della Confederazione la LPCu prevede che l’UFC coordini le attività di tutti i servizi federali competenti (art. 29 cpv. 1 LPCu).

– Nel quadro della nuova ripartizione dei compiti, il legislatore ha affidato a Pro Helvetia i seguenti compiti, in passato di competenza dell’UFC: promozione delle nuove leve, rappresentanza della Svizzera alle biennali e quadriennali, sussidi a progetti di arte mediale, promozione della fotografia e sussidi alle fiere del libro all’estero. In compenso il legislatore ha affidato all’UFC i seguenti compiti che spettavano a Pro Helvetia: aiuti finanziari a Swiss Films, promozione delle case editrici, sostegno di grandi manifestazioni culturali di ampio respiro, organizzazione e finanziamento di convegni e manifestazioni analoghe incentrate sulla politica culturale.

La LPCu contiene inoltre diverse modifiche materiali nella promozione culturale della Confederazione, che trovano applicazione per la prima volta nel periodo di finanziamento 2012–2015. Tra le principali modifiche figurano le disposizioni qui elencate:

1RS 101

2 RS 442.1