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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine

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– L’articolo 5 LPCu obbliga la Confederazione a collaborare con Cantoni, Città e Comuni in materia di politica culturale.

– L’articolo 9 LPCu, in combinato disposto con l’articolo 2a dell’ordinanza del 23 novembre 20113 sulla promozione della cultura (OPCu), prevede che nel caso di aiuti finanziari a beneficio di operatori culturali l’UFC e la Fondazione Pro Helvetia versino il 12 per cento dei loro aiuti finanziari alla cassa pensioni o al pilastro 3a di queste persone. La quota del 12 per cento è finanziata in uguale misura dagli operatori culturali e dall’UFC o da Pro Helvetia. Questa nuova disposizione migliora la sicurezza sociale degli operatori culturali.

– L’articolo 10 LPCu attribuisce all’UFC la competenza di erogare aiuti finanziari a musei, collezioni e reti di terzi per la salvaguardia del patrimonio culturale. L’UFC può sostenere con contributi alle spese d’esercizio istituzioni di terzi, a condizione che il Parlamento abbia designato direttamente i destinatari dei contributi nell’ambito del messaggio sulla cultura 2012–2015. Inoltre, in virtù dell’articolo 10 LPCu, l’UFC può fornire aiuti finanziari per progetti, segnatamente di tutela, conservazione o restauro di beni culturali. Infine, in caso di esposizioni museali d’importanza nazionale, l’UFC può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

– L’articolo 11 LPCu definisce per la prima volta la promozione delle nuove leve come settore di promozione autonomo della politica culturale della Confederazione. Responsabile dell’attuazione è Pro Helvetia.

– L’articolo 12 LPCu attribuisce all’UFC, a partire dal 2012, una nuova competenza per la promozione della formazione musicale.

– L’articolo 13 LPCu consente all’UFC di conferire premi e riconoscimenti in tutte le altre discipline artistiche, oltre ai premi già esistenti per l’arte, il design e il cinema.

– Con l’articolo 19 LPCu è ora sancita dalla legge l’attività di Pro Helvetia nel campo della mediazione artistica.

Il primo messaggio sulla cultura dopo il nuovo processo di finanziamento e di gestione ha riguardato il periodo di finanziamento 2012–2015. In questo primo messaggio sulla cultura, tra i vari concetti il Consiglio federale ha definito i cosiddetti «obiettivi fondamentali» della politica culturale della Confederazione («Salvaguardare la diversità culturale», «Migliorare l’accesso alla cultura», «Promuovere gli scambi culturali», «Rafforzare la cooperazione», «Creare buone condizioni quadro»)4. Inoltre, il Consiglio federale ha stabilito due temi trasversali quadriennali («Tradizioni viventi» e «Cultura digitale»)5, alla cui attuazione dovrebbero contribuire tutte le istituzioni culturali della Confederazione. Per una valutazione del primo messaggio sulla cultura si rinvia al numero 1.2.

Oggetto di questo secondo messaggio sulla cultura è la politica culturale della Confederazione nel periodo di finanziamento 2016–2019. La situazione iniziale (n. 1.1), la valutazione del messaggio sulla cultura 2012–2015 (n. 1.2) e la presentazione degli attori della politica culturale della Confederazione (n. 1.3) sono seguiti da un’analisi del contesto in cui sono illustrati i processi di cambiamento sociale determinanti (megatrend) per la politica culturale (n. 1.4), da cui ricavare gli approcci per una politica culturale nazionale (n. 1.5) nonché i principali assi d’azione e le novità essenziali della politica culturale della Confederazione nel

3 RS 442.11

4 FF 2011 2724 seg.

5 FF 2011 2724 seg.