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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine

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I postulati 12.3195 (Savary) e 12.3327 (Recordon) chiedono di valutare la situazione del mercato svizzero del libro e di individuare in che modo sia possibile affrontare la difficile situazione della letteratura svizzera e del libro in Svizzera. Il presente messaggio risponde a entrambi i postulati (cfr. n. 2.1.4).

La mozione 12.4017 (CEC–N) e l’interpellanza 12.3624 (Markwalder) chiedono di adeguare la cosiddetta clausola di garanzia del pluralismo allo sviluppo della tecnica al fine di garantire la diversità dell’offerta cinematografica svizzera anche in futuro. Il Consiglio federale chiede in merito al Parlamento una revisione di legge (cfr. n. 4.1).

Il postulato 12.4055 (Bulliard–Marbach) chiede di valutare in che modo si possano portare alla luce le opere della collezione d’arte della Confederazione. Il presente messaggio fornisce informazioni al riguardo e soddisfa dunque il postulato (cfr. n. 2.2.1).

2 Ambiti di promozione della politica culturale

2.1 Creazione artistica e culturale

L’arte, il design, il teatro, la letteratura, la danza, la musica e il cinema hanno il potere di emozionare, coinvolgere e stimolare le persone. Confrontarsi con le arti affina la propria percezione e consapevolezza e sviluppa il gusto individuale. Soffermarsi ad ascoltare, osservare e pensare aumenta le capacità di concentrarsi, esprimersi e giudicare. La creazione artistica e culturale si scontra con i limiti tentando di superarli. Offre spunti per confrontarsi con la realtà favorendo le discussioni sui valori e le norme sociali. Veicola e rafforza valori fondamentali come l’uguaglianza e la democrazia ed è un fattore importante per la coesione sociale e la formazione culturale delle identità.

La promozione della creazione artistica e culturale è un compito centrale dello Stato. Implica lo sfruttamento del potenziale artistico e culturale a favore di una società pacifica e democratica, della formazione e della realizzazione degli individui e della capacità economica e innovativa dello Stato.

Secondo la legge federale sulla promozione della cultura (LPCu), la Confederazione deve promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità e creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali. Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle Città e dei Comuni e sostiene unicamente progetti e organizzazioni di interesse nazionale.

Nell’ambito della creazione artistica professionale, in virtù della LPCu la Confederazione espleta i compiti seguenti:

– Promozione della creazione artistica (art. 20 LPCu) compresa la promozione delle nuove leve (art. 11 LPCu);

– Sostegno degli scambi culturali all’interno del Paese (art. 21 LPCu) e Promozione della mediazione artistica (art. 19 LPCu);

– Diffusione della creazione artistica all’estero e sostegno degli scambi con altre culture (art. 21 LPCu);

– Assegnazione di premi e riconoscimenti (art. 13 LPCu);

– Sostegno di organizzazioni di operatori culturali (art. 14 LPCu).