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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine

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2.2.3 Cultura architettonica, patrimonio culturale e monumenti storici

Situazione iniziale

Variegati paesaggi, siti archeologici, città, quartieri e singoli edifici di valore storico rivestono un’importanza straordinaria per l’identità e la qualità della vita in Svizzera. I monumenti sono un pezzo di storia, una testimonianza del passato e del cambiamento sociale, sopravvivono nei secoli e si conservano in un contesto che muta. I monumenti sono dunque anche un pezzo del nostro presente. Conferiscono alla Svizzera un volto inconfondibile e creano un legame tra le persone e i luoghi. I siti archeologici, i monumenti architettonici e gli insediamenti storici sopravvivono però solo se curati in modo costante. Affinché questi mantengano il loro valore di testimonianza storica, è importante tramandarli alle generazioni future il più possibile autentici e integri. La tutela dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti ricoprono anche un importante ruolo economico, non da ultimo per il successo costante della Svizzera quale meta turistica.

L’UFC si adopera a livello federale affinché si tenga debito conto delle questioni legate agli ambiti dell’archeologia, della tutela dei monumenti e della protezione degli insediamenti. Elabora le basi pertinenti, s’impegna a favore di condizioni quadro ottimali, valuta piani e progetti edilizi e accorda aiuti finanziari. La sua attività si fonda sull’articolo 78 Cost. e sulla legge federale del 1° luglio 196631 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), che comprendono in particolare:

Aiuti finanziari per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione e per misure nell’ambito dell’archeologia

Nel corso della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), nel 2008 sono stati introdotti gli accordi programmatici quale strumento di promozione. Poiché nella prima fase del periodo 2008–2011 si sono presentati problemi nell’attuazione pratica, gli accordi programmatici sono stati sottoposti a revisione in vista del periodo 2012–2015. In conformità al nuovo sistema, la Confederazione versa ai Cantoni contributi globali in quattro rate annuali. Nel quadro degli accordi programmatici, i servizi cantonali specializzati decidono autonomamente sulle domande di sussidio di terzi. Una volta l’anno, i Cantoni rendono conto alla Confederazione del loro operato nell’ambito di un rapporto annuale. Il 70 per cento dei mezzi disponibili per la conservazione, l’acquisizione, la manutenzione, l’esplorazione e la documentazione dei siti archeologici, dei monumenti storici e degli insediamenti rientra nel campo di applicazione degli accordi programmatici. Il restante 30 per cento è riservato agli aiuti finanziari federali, concessi in singoli casi. Questi ultimi sono messi a disposizione direttamente dalla Confederazione su richiesta dei Cantoni, a sostegno di misure complesse e urgenti concernenti oggetti d’importanza nazionale o ai fini della perequazione regionale.

Per il secondo ciclo di accordi programmatici è possibile finora tracciare un bilancio positivo: il sistema funziona, è attuabile nella pratica ed è all’altezza del suo compito. I Cantoni apprezzano la maggiore flessibilità offerta dal nuovo sistema. Tutti gli attori coinvolti giudicano la possibilità di emanare disposizioni isolate per casi complessi e urgenti come uno strumento molto importante per rispondere in tempi rapidi a eventi imprevisti.

31 RS 451