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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 12 pagine
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Statuto SCA
a. il capitale costituito dalle quote di partecipazione;
b. le riserve;
c. il riporto del risultato d’esercizio dell’anno precedente.
2Il capitale costituito dalla quote di partecipazione è di almeno 12 milioni di franchi svizzeri. Sei milioni di franchi svizzeri sono messi a dispozione dalla Confederazione e almeno altri sei milioni da terzi.
Art. 25 Costituzione e impiego delle riserve
1Alle riserve occorre destinare:
a. la somma di cui all’articolo 13 lettera c;
b. eventuali donazioni e lasciti.
2Le riserve servono a coprire le eventuali perdite o, ai sensi dell’articolo 860 capoverso 3 CO, a prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.
Art. 26 Chiusura dei conti
L’esercizio finanziario della Società è l’anno civile. La chiusura dei conti annuali viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno secondo i principi previsti dal Codice delle obbligazioni.
Sezione 7: Scioglimento e liquidazione
Art. 27 Deliberazione di sciogliere la Società
1La deliberazione di sciogliere la Società può essere presa soltanto se almeno due terzi di tutti i votanti sono presenti o rappresentati e se tre quarti di essi approvano lo scioglimento.