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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 12 pagine

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Statuto SCA

a. il capitale costituito dalle quote di partecipazione;

b. le riserve;

c. il riporto del risultato d’esercizio dell’anno precedente.

2Il capitale costituito dalla quote di partecipazione è di almeno 12 milioni di franchi svizzeri. Sei milioni di franchi svizzeri sono messi a dispozione dalla Confederazione e almeno altri sei milioni da terzi.

Art. 25 Costituzione e impiego delle riserve

1Alle riserve occorre destinare:

a. la somma di cui all’articolo 13 lettera c;

b. eventuali donazioni e lasciti.

2Le riserve servono a coprire le eventuali perdite o, ai sensi dell’articolo 860 capoverso 3 CO, a prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

Art. 26 Chiusura dei conti

L’esercizio finanziario della Società è l’anno civile. La chiusura dei conti annuali viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno secondo i principi previsti dal Codice delle obbligazioni.

Sezione 7: Scioglimento e liquidazione

Art. 27 Deliberazione di sciogliere la Società

1La deliberazione di sciogliere la Società può essere presa soltanto se almeno due terzi di tutti i votanti sono presenti o rappresentati e se tre quarti di essi approvano lo scioglimento.