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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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935.121 Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero

del xxxx 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 2, 12 capoverso 1 e 16 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20031 sulla promozione del settore alberghiero (legge), ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Settore alberghiero

1Il settore alberghiero ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge comprende:

a. gli alberghi;

b. le aziende alberghiere strutturate;

c. i terreni, le costruzioni, i locali, le installazioni e gli impianti appartenenti ad alberghi o ad aziende alberghiere strutturate.

2Le aziende alberghiere strutturate sono aziende alberghiere che:

a. sono orientate a ospitare clienti a titolo professionale e per periodi brevi;

b. mettono a disposizione, direttamente o mediante partner di cooperazione, ulteriori infrastrutture alberghiere e prestazioni di cui la maggior parte dei clienti si avvale;

c. sono adeguatamente posizionate e puntano all’acquisizione mirata di clienti per periodi brevi;

d. dispongono, di regola, di almeno 15 camere o 30 letti, uniformi in termini di concezione o ubicazione;

e. se si tratta di aziende ad economia mista, consistono in parte in un albergo autonomo e redditizio;

f. se si tratta di aziende ibride, sono sfruttate come unità aziendali uniformi.

Art. 2 Regioni turistiche e stazioni balneari

Le regioni turistiche e le stazioni balneari sono elencate nell’Allegato.

RU 2003 4317

1 RS 935.12