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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 12 pagine
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Statuto SCA
2Se l’assemblea generale non è in grado di deliberare, entro due mesi deve svolgersi una seconda assemblea generale. Quest’ultima può decidere lo scioglimento con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi, a prescindere dal numero dei votanti presenti.
Art. 28 Liquidazione
1La procedura di liquidazione è disciplinata dall’articolo 17 della legge.
2La liquidazione della Società viene effettuata dall’amministrazione. Essa può affidare tale compito a un liquidatore.
3Un’eventuale eccedenza va versata alla Confederazione.
Sezione 8: Comunicazioni
Art. 29
Le comunicazioni della Società ai suoi soci sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Sezione 9: Obbligo di discrezione
Art. 30
I membri dell’amministrazione e dell’organo di revisione sono tenuti a mantenere la necessaria discrezione per quanto riguarda gli affari di cui vengono a conoscenza durante la loro attività.